Improper Service of Summons Nullifies Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to annul a lower court decision that granted the appellee payment for transport services because the appellant, the defendant below, was never properly summoned to the hearing due to a notification error where the summons was mistakenly delivered to an incorrect representative. The court reasoned that the erroneous notification, which prevented the appellant from participating and defending its position, constituted a violation of the fundamental right to be heard, thus necessitating the cassation of the decision under the relevant procedural articles and requiring the case to be returned to the first instance judge for a new hearing with proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv.2 Cost, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, art. 327 segg. CPC; Improper Service of Summons Nullifies Judgment: The court reasoned that the erroneous notification, which prevented the appellant from participating and defending its position, constituted a violation of the fundamental right to be heard, thus necessitating the cassation of the decision under the relevant procedural articles and requiring the case to be returned to the first instance judge for a new hearing with proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for accepting the appeal due to violation of the right to be heard.
Provision used to order the case to be returned to the lower court for a new decision following the annulment.
Cited as a ground for nullity of procedural acts, supporting the decision to overturn the lower court's ruling.
Cited generally in the preamble to the operative part regarding the accepted appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00027 · Lugano 19 giugno 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________) contro
la sentenza 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 dicembre 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'311.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 dicembre 2000 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'311.55, a saldo di fatture emesse per trasporti eseguiti per conto di quest'ultima;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 aprile 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente si duole in particolare della lesione del suo
diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza non essendole pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata ad altra persona;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che con ordinanza 12 gennaio 2001 il segretario assessore ha citato le parti all’udienza del 12 febbraio 2001 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________, è stata notificata a __________ __________, indicata dalla Pretura quale rappresentante della convenuta;
che come espressamente riconosciuto dal segretario assessore nella sua ordinanza di rettifica 9 aprile 2001 (con la quale è stata intimata alla ricorrente la sentenza dedotta in cassazione), questa notifica è frutto di un errore, non avendo la convenuta mai indicato l'esistenza di un rapporto di rappresentanza tantomeno nella persona di __________ alla quale la citazione all'udienza è stata indirizzata;
che tuttavia l'accennata ordinanza di rettifica (successiva alla sentenza) non ha senso, non potendo certo rimediare all'errore commesso;
che infatti l'errore nella notifica della citazione all'udienza, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art. 120 cpv. 1 e 124 cpv. 7 CPC), ha impedito alla convenuta di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentita e comporta la cassazione della decisione impugnata (art. 327 lett. e CPC);
che ciò si ottiene anche in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere;
che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa regolare convocazione delle parti all’udienza di discussione dell'istanza (art. 332 cpv. 2 CPC);
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili alla ricorrente, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione dei motivi che hanno determinato l’accoglimento del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 12 aprile 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio–Sud è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria