Appeal on Nullity of Execution Proceedings Due to Defective Signature on Initial Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision to reject their opposition to an execution proceeding initiated to collect an outstanding balance for construction materials, arguing that the lower court erred procedurally by hearing the claimant despite their late arrival and accepting subsequently submitted documents. The appellate court annulled the lower court's decision because the initial execution request was null; as the claimant was a legal entity, the request was signed by an individual lacking the requisite signatory power according to commercial registry records, which constitutes a nullity of a procedural prerequisite, rendering all subsequent acts, including the judgment, void, independently of the finding that the claimant also failed to produce a valid written debt acknowledgment in the documents properly before the court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 64 cpv. 1 CPC, Art. 39 CPC, Art. 54 CC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC; Appeal on Nullity of Execution Proceedings Due to Defective Signature on Initial Request: The appellate court annulled the lower court's decision because the initial execution request was null; as the claimant was a legal entity, the request was signed by an individual lacking the requisite signatory power according to commercial registry records, which constitutes a nullity of a procedural prerequisite, rendering all subsequent acts, including the judgment, void, independently of the finding that the claimant also failed to produce a valid written debt acknowledgment in the documents properly before the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the initial application (istanza) and all subsequent procedural acts, including the judgment, null due to the lack of legitimate representation.
Cited as an alternative ground to reject the claim because the applicant failed to produce a valid acknowledgment of debt.
Cited as the basis for nullity due to the lack of a procedural prerequisite (capacity of the party/legitimacy of representatives).
Cited in the reasoning as the basis for allocating costs based on the outcome of the case (though not explicitly repeated in the dispositive orders 1-3, it governs the fee allocation mentioned in order 2).
Cited in the reasoning to justify why the judge could only examine the documents submitted with the application, which supports the subsequent finding regarding the lack of an acknowledgment of debt.
Cited in the reasoning to support the interpretation regarding the capacity of legal entities to act through their formal organs.
Cited in the reasoning regarding the capacity of the company to litigate through its own acts.
Cited in the reasoning regarding the organs through which a company acts according to the law.
Cited in the reasoning regarding the judge's duty to examine procedural prerequisites, which leads to the finding of lack of legitimacy.
Cited in the reasoning as the provision implicitly forming the basis for the appeal, allowing annulment for manifest violation of substantive or procedural law.
Cited in the introductory closing for costs (OTLEF is assumed to be the correct citation for costs based on context, although the dispositive references the result of the cost allocation).
Governs the allocation of procedural costs imposed in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00026 · Lugano 20 giugno 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 marzo 2001 presentato da
__________ (rappr. __________) contro
la sentenza 22 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'245.40 oltre accessori, importo corrispondente al saldo scoperto sull'acquisto da parte di quest'ultima di diverso materiale di costruzione;
che l'escussa si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante al contraddittorio (doc. 4 e 6), ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole della violazione di norme di procedura da parte del giudice di pace il quale, anziché procedere alla discussione dell'istanza unicamente alla presenza della convenuta, sola parte presente in Giudicatura all'orario indicato nella citazione al contraddittorio, ha proceduto in separata sede a verbalizzare anche le allegazioni dell'istante, presentatasi in ritardo, ammettendo altresì la produzione dei documenti 1–7;
che con scritto 3 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC) attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);
che nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio si evince che legittimati a vincolare la ditta __________ sono unicamente __________ e __________, con diritto di firma collettiva a due, mentre non lo è la persona che ha sottoscritto l'istanza, non essendo organo della stessa;
che la mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la capacità della parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti, comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 26 gennaio 2001 siccome sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza;
che a titolo abbondanziale, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, va rilevato che l'istanza avrebbe dovuto comunque essere respinta non avendo la parte istante prodotto un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF;
che infatti, dalla documentazione allegata all'istanza (bollettini di consegna, fatture e conteggi) –la sola che il giudice poteva esaminare dovendo, in assenza della parte istante, decidere sulla base degli atti in suo possesso (art. 20 cpv. 4 LALEF) e non anche dei doc. 1–7 prodotti irritualmente– non risulta alcuna dichiarazione con la quale l'escussa si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti dell'istante per l'importo posto in esecuzione;
che l'attribuzione e il carico di tassa, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
26 gennaio 2001 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco.
2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 60.– a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria