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16.2001.00024 • TRAC TI 16.2001.00024 Generato dall'IA

Late Appeal Dismissed in Salary Overpayment Case

Numero d'incarto 16.2001.00024
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A former employee appealed a judgment ordering them to repay an employer for a salary overpayment from May 1999, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, determining that under relevant procedural rules for labor contract disputes, the ten-day appeal deadline, starting from the actual delivery or the final day of the seven-day deposit period for a registered letter, had already expired by the time the appeal was submitted on April 4th, even noting the appeal was incorrectly addressed to the Administrative Court initially.

Regesto Legislator

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Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC; Late Appeal Dismissed in Salary Overpayment Case: che il ricorso sarebbe tuttavia sicuramente tardivo anche con riferimento al termine di 20 giorni, applicabile nella procedura inappellabile (art. 328 cpv.

Parole chiave

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controversie di lavoro percepzione indebita di disoccupazione termine processuale perentorio disdetta tardiva salario determinante appropriazione indebita di trattenute salariali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Used to justify not notifying the appeal to the counterparty because the appeal was declared inadmissible.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for applying Art. 313 bis CPC to cassation appeals.

art. 417 lett. e CPC

Cited in reference to costs for the decision on the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00024 · Lugano 24 aprile 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 aprile 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 27 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 12 dicembre 2000 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'237.45 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no__________dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 27 febbraio 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha condannato __________ a pagare alla sua ex datrice di lavoro __________ l'importo di fr. 2'237.45, pari al salario del mese di maggio 1999 che per errore gli è stato versato due volte;

che con atto ricorsuale 4 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che è errata la destinazione data al ricorso, ossia al Tribunale cantonale amministrativo, poiché l'unica autorità preposta alla trattazione delle impugnazioni contro decisioni in materia civile è la Camera di cassazione civile, purché il valore della lite sia inferiore ai fr. 8'000.- (art. 13 e 22 lett. b LOG);

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro, quale era quella che opponeva le parti, è di 10 giorni a far tempo dalla notifica della sentenza;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane lì depositato (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che per la decorrenza del termine di ricorso occorre pertanto riferirsi a questa notifica e non all'invio successivo per lettera semplice (di cui peraltro non risulta la data di recapito), ovvero quando la notifica doveva essere considerata già avvenuta;

che nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata regolarmente notificata al ricorrente mediante invio raccomandato n. __________, invio che quest'ultimo non ha ritirato e che, scaduto il termine di giacenza all'8 marzo 2001, è stato ritornato al mittente;

che quindi al momento dell’inoltro del presente allegato 4 aprile 2001 (data del timbro postale 5 aprile 2001) il termine di 10 giorni per proporre ricorso per cassazione era già ampiamente scaduto;

che il ricorso sarebbe tuttavia sicuramente tardivo anche con riferimento al termine di 20 giorni, applicabile nella procedura inappellabile (art. 328 cpv.

1 CPC), sulla base della quale è stata condotta la causa in prima sede;

che, rilevata d’ufficio la tardività del ricorso, non v'è motivo per intimare il gravame alla controparte, giudicando in applicazione dell'art. 313 bis CPC, applicabile anche ai ricorsi per cassazione in virtù dell'art. 331 cpv. 1 CPC;

motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 4 aprile 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tassa e spese.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria