Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2001.00021 • TRAC TI 16.2001.00021 Generato dall'IA

Employee v. Employer: Unpaid Wages and Indemnity for Failure to Return to Work

Numero d'incarto 16.2001.00021
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A former employee sued her previous employer for unpaid wages and vacation pay after her employment was terminated; the initial ruling partially granted the claim but also upheld the employer's counterclaim for an indemnity under labor law due to the employee's failure to return to work following a period of illness, despite the contract extension mandated by the illness. The appellate court accepted the employee's appeal, reasoning that the lower court erred by arbitrarily assessing the evidence, as medical certificates and witness testimony indicated the employee was incapable of returning to work specifically for that employer, thus making the rejection of her performance unjustified and invalidating the basis for the awarded indemnity. Consequently, the higher court overturned the indemnity ruling and awarded the employee the undisputed portion of her salary claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337d cpv. 1 CO, Art. 336c cpv. 2 CO, Art. 337d CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 336c CO; Employee v. Employer: Unpaid Wages and Indemnity for Failure to Return to Work: The appellate court accepted the employee's appeal, reasoning that the lower court erred by arbitrarily assessing the evidence, as medical certificates and witness testimony indicated the employee was incapable of returning to work specifically for that employer, thus making the rejection of her performance unjustified and invalidating the basis for the awarded indemnity. Consequently, the higher court overturned the indemnity ruling and awarded the employee the undisputed portion of her salary claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
arretrati di salario contratti di lavoro domanda riconvenzionale perdita dell'impiego causata controversie di lavoro attività lucrativa irregolare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. g CPC

This provision defines the ground for cassation (arbitrary evaluation of evidence), which was the basis for accepting the appeal and annulling the lower court's decision.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule allowed the Chamber to decide the merits of the case after accepting the cassation appeal.

art. 148 CPC

This article governed the allocation of costs for the appeal proceedings (refunding of expenses to the winning party).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2001.00021 · Lugano 22 maggio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 marzo 2001 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 13 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 20 giugno 2000 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'476.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali oltre al rilascio del certificato di lavoro, domande parzialmente accolte dal primo giudice che ha pure accolto la pretesa riconvenzionale della

convenuta tendente a riavere gli abiti di lavoro ancora in possesso dell'istante;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. __________ è stata assunta in qualità di telefonista-ricezionista presso la __________ o, gestita da __________. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 12 aprile 1996 è stato disdetto dalla datrice di lavoro con comunicazione 21 febbraio 2000 per il successivo 30 aprile (doc. D). Il 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'476.60, corrispondenti alla tredicesima mensilità pro rata per l'anno 2000, nonché alle vacanze non godute nel 1999 e nel 2000. La convenuta ha riconosciuto di dovere alla lavoratrice il credito posto a giudizio nella misura di fr. 4'277.50, opponendovi tuttavia in compensazione un credito proprio di fr. 1'003.80, pari a un quarto del salario mensile. A sostegno di questa sua pretesa, basata sull'art. 337d cpv. 1 CO, essa imputa all'istante di essersi rifiutata di presentarsi al posto di lavoro al termine del periodo di malattia, iniziato il 6 marzo 2000, nonostante fosse stata informata sul prolungamento del termine di disdetta oltre il 30 aprile 2000 (a seguito della sospensione di cui all'art. 336c cpv. 2 CO) e nonostante le fossero state formulate proposte per facilitare la ripresa del lavoro. Il credito della datrice di lavoro è stato contestato dalla lavoratrice la quale ha sostenuto di non aver potuto riprendere l'attività lavorativa presso la convenuta in quanto incompatibile con il suo stato di salute, il tutto come attestato dai certificati medici agli atti (doc. P e R)

2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, preso atto che la fine del contratto di lavoro, prevista per il 30 aprile 2000, è stata prorogata per un periodo uguale alla durata della malattia in virtù dell'art. 336c cpv. 2 CO, ha posto a carico della lavoratrice l'obbligo di fornire le proprie prestazioni lavorative al termine di quello stesso periodo, obbligo al quale quest'ultima non ha dato seguito, e ciò nonostante la convenuta le avesse offerto proposte di reinserimento al posto di lavoro, proposte che egli ha considerato compatibili con il certificato medico della dott. __________ (doc. R), ossia non pregiudizievoli al suo stato psichico invalidante. Ritenendo ingiustificato il rifiuto dell'istante di riprendere l'attività lavorativa, il primo giudice ha così riconosciuto alla convenuta il diritto all'indennità prevista dall'art. 337d CO e ricalcolata in fr.884.35 , di modo che l'istanza è stata accolta nella misura ridotta di fr. 3'393.15.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ammesso il verificarsi in concreto dei presupposti dell'art. 337d cpv. 1 CO, addebitandole la mancata ripresa del lavoro al termine della malattia e ciò malgrado che i certificati medici agli atti attestino una sua incapacità lavorativa illimitata, riferita segnatamente al lavoro presso la convenuta.

Con osservazioni 2 aprile 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.

4. Contrariamente a quanto allega la resistente, il ricorso è ricevibile poiché adempie i requisiti formali di cui all'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC: in particolare, pur diffondendosi sul merito della controversia, indica chiaramente sia il titolo che i motivi di cassazione invocati, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC (cfr. in particolare pag. 5, in fine).

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

6. Nella fattispecie è pacifica l'applicabilità dell'art. 336c cpv. 2 CO in virtù del quale la disdetta data prima di un periodo di malattia è valida, ma se il relativo termine non è ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo di malattia, è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di inabilità al lavoro; in tal modo la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di una durata equivalente a quella del periodo di protezione (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7). In concreto, la disdetta per il 30 aprile 2000 è stata data alla lavoratrice prima dell'inizio del periodo di malattia, ossia prima del 6 marzo, che si è protratto per tutto il mese di aprile. Pacifico è quindi anche l'obbligo della lavoratrice di offrire o di prestare la sua attività alla fine della malattia.

La vertenza in esame è fondata sull'art. 337d CO che, nell'ambito della risoluzione immediata del rapporto di lavoro, regola le conseguenze del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificato dell'impiego da parte del lavoratore. In concreto, accertato il perdurare del contratto, la convenuta considera il rifiuto della lavoratrice di prestare la propria attività presso di lei come un abbandono ingiustificato del lavoro. In questa fattispecie, a fronte della contestazione della datrice di lavoro, incombeva alla lavoratrice di provare che la sua mancata prestazione lavorativa non configurava disdetta immediata a causa dello stato invalidante (cfr. Rehbinder, op. cit., art. 337d CO,

N. 1). E' ciò che l'istante ha fatto in causa all'appoggio dei certificati medici del dott. Spirig (doc. O) che concernono il periodo 6 marzo - 30 aprile 2000 e, per il seguito, con i certificati 19 aprile 2000 dello stesso medico (doc. P) e 3 maggio 2000 della psichiatra dott. __________ (doc. R) che escludono entrambi la ripresa del lavoro presso la __________, pur ammettendo -il certificato della specialistaun'abilità al lavoro del 100%. A conferma della propria attestazione la dott. __________ sentita come teste, ha precisato di aver esaminato la paziente in qualità di medico di fiducia della Cassa malati __________ (che assicura collettivamente contro le malattie i dipendenti della convenuta: cfr. anche doc. Q) e di aver riscontrato nella paziente uno stato ansioso depressivo in parte reattivo; poiché al momento della visita la lavoratrice stava abbastanza bene, ha ritenuto *di esprimere una prognosi favorevole per sbloccare la situazione,* prevedendo la ripresa del lavoro per il 1°maggio 2000, mentre -a dipendenza della causa della status della pazienteha ritenuto indicato che *l'attività lavorativa fosse svolta presso un altro datore di lavoro* (teste __________).

7. E' pertanto a ragione che l'appellante rimprovera al primo giudice di aver disatteso queste risultanze dell'istruttoria, peraltro non contestate dalla convenuta che, in sede di discussione finale, ha esplicitamente affermato *di non aver mai preteso che l'istante fosse abile al lavoro*. Ne consegue che il segretario assessore, argomentando che la lavoratrice non aveva rispettato i suoi obblighi, *rifiutando qualsiasi accomodamento* *consensuale e non fornendo le sue prestazioni almeno durante i turni meno gravosi* e giudicando che la soluzione alternativa offerta dalla convenuta *si sarebbe sicuramente conciliata con la sintomatologia psicologica accertata* nei certificati medici, è andato ben oltre il suo potere di apprezzamento delle prove; egli infatti non disponeva né di alcun dato certo per farsi un'idea delle condizioni di lavoro vissute, rispettivamente prospettate all'istante, né -in particolarenon avendo assunto accertamenti medici relativi alla pretesa conciliabilità delle attività offerte alternativamente alla lavoratrice con il suo stato psichico. In particolare, così facendo, ha concluso in aperto contrasto con le risultanze istruttorie che escludevano del tutto l'impiego ulteriore presso la convenuta e che rappresentano per l'istante la prova di aver avuto un valido motivo per non offrire la sua prestazione contrattuale. Al proposito, non è calzante alla fattispecie l'opinione della resistente che *un apprezzamento non è cassabile*. Se l'affermazione può essere genericamente condivisa, non è tuttavia permesso al giudice, ancorché nell'ambito del suo potere di valutazione delle prove (art. 90 CPC), di fondare il suo giudizio su impressioni o supposizioni meramente soggettive, contrarie o non confermate dalle risultanze di causa poiché egli è tenuto a un esame oggettivo degli elementi pertinenti al fine di giungere soprattutto a una soluzione giustificata dalle risultanze del procedimento (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 29).

8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, dev'essere accolto.

Ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura riconosciuta dalla convenuta e ammessa dal primo giudice di fr. 4'277.50, rispettivamente non oggetto d'impugnazione.

9. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza della resistente (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg., l’art. 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 marzo 2001 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 marzo 2001 del segretario assessore della pretura di Lugano, sezione 3, limitatamente ai dispositivi n. 1, 2.1 e 4, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è accolta.*

*2.1 Di conseguenza __________, __________ è*

*condannata a versare a __________, __________*

*l'importo di fr. 4'277.50 oltre interessi del 5% dal 1°*

*maggio 2000.*

*4. Non si prelevano né tasse né spese. La parte convenuta*

*rifonderà all'istante l'importo di fr. 350.- a titolo di indennità.*

II. Il presente giudizio è esente da tassa e spese. __________ verserà a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria