Former Employee Unpaid Wages Appeal Dismissed for Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA former employee sued for unpaid wages and benefits following termination from a service job, with the lower court partially granting the claim based on documentary evidence suggesting the employee had used all entitled leave. The appellate court, acting as a court of cassation, dismissed the appeal as void because the filing failed to specify factual or legal grounds for overturning the lower decision, instead merely reiterating the initial salary claims in a manner that resembled an appeal rather than a proper cassation brief required to challenge evidence findings or legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 400 per, Art. 418 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Former Employee Unpaid Wages Appeal Dismissed for Procedural Defects: The appellate court, acting as a court of cassation, dismissed the appeal as void because the filing failed to specify factual or legal grounds for overturning the lower decision, instead merely reiterating the initial salary claims in a manner that resembled an appeal rather than a proper cassation brief required to challenge evidence findings or legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared void (nullo) based on this provision because it lacked the required specifications for a valid appeal in cassation.
Cited in the concluding remarks regarding costs, although the final order exempted judicial costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00020 · Lugano 29 marzo 2001/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 2001 presentato nella forma dell'appello da
__________ contro
la sentenza 6 marzo 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 29 gennaio
2001 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'509.40 oltre interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti.
Considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso il quale ha lavorato in qualità di cameriera-barista dal 1° maggio al 30 agosto 2000 (doc. B e C), al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'509.40 a saldo delle sue spettanze salariali relative al mese di agosto (dal 1° al 18 agosto), a due giorni di libero, a 9,32 giorni di vacanza non goduti, oltre a fr. 219.60 per gli assegni famigliari, fr. 200.-- per i giorni festivi e fr. 180.-- quale rimborso spese per il lavaggio di magliette;
che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente al pagamento del salario per il mese di agosto (sino al 18 agosto), fr. 219.60 per gli assegni per i figli da calcolarsi pro rata temporis, fr. 175.-- per i giorni festivi e fr. 180.-- per il lavaggio delle magliette, mentre ha contestato la richiesta di pagamento di giorni di libero e vacanze avendo l'istante esaurito i medesimi durante il rapporto di lavoro; pure contestata è l'esecuzione di ore di lavoro straordinario da parte della dipendente;
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che l'istante ha utilizzato tutti i giorni di libero e di vacanza di cui aveva diritto, ha accolto le ulteriori pretese della lavoratrice nella misura riconosciuta dal convenuto di complessivi fr. 2'374.60;
che con il presente tempestivo ricorso -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 400 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art.
329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto il contenuto dello scritto 16 marzo 2001 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie pretese salariali (peraltro riferendole a un periodo diverso rispetto a quello indicato nell'istanza), senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del primo giudice sarebbero arbitrarie;
che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che pertanto il ricorso, di natura sostanzialmente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC;
che giusta l’art.
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso
16 marzo 2001 __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria