Cassation Appeal on Procedural Costs in Execution Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered a cassation appeal challenging a lower court's refusal to award procedural costs to the defendant in an execution proceeding concerning unpaid social contributions, where the initial execution claim by the collection agency was dismissed because they failed to prove proper notification of the underlying enforceable title. The court reasoned that, despite the discretionary language in the relevant statute regarding cost awards in summary execution proceedings, prevailing jurisprudence dictates that a winning party who requests it *must* be awarded an equitable indemnity to cover expenses, including time spent, meaning the lower court manifestly violated this rule by denying the indemnity to the defendant after the plaintiff's claim failed; consequently, the appeal was granted, the lower court's decision on costs was annulled, and the defendant was awarded an indemnity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 26 LALEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Cassation Appeal on Procedural Costs in Execution Dismissal: The court reasoned that, despite the discretionary language in the relevant statute regarding cost awards in summary execution proceedings, prevailing jurisprudence dictates that a winning party who requests it *must* be awarded an equitable indemnity to cover expenses, including time spent, meaning the lower court manifestly violated this rule by denying the indemnity to the defendant after the plaintiff's claim failed; consequently, the appeal was granted, the lower court's decision on costs was annulled, and the defendant was awarded an indemnity.
Parole chiave
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the substantive ground for annulling the lower court's decision regarding the refusal of procedural indemnity to the winning party.
This procedural rule was used by the Chamber to decide on the appellant's indemnity request itself.
This provision governs the general rules for the cassation appeal procedure, cited in the preamble to the decision.
This provision was cited in the preamble to determine the rules regarding costs for the cassation judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00017 · Lugano 12 aprile 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 presentato da
__________ contro
la sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° dicembre 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'363.75, importo corrispondente ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 1996;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi 5 ottobre 1999, regolarmente passata in giudicato;
che l'escusso si è opposto all'accoglimento dell'istanza contestando di aver ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo la parte istante provato la regolare intimazione all'escusso della decisione 5 ottobre 1999 sulla quale è basata l'esecuzione; il giudice ha pure respinto la richiesta dell'escusso tendente al riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo giudice non gli ha riconosciuto nessuna indennità processuale nonostante l’integrale accoglimento della sua domanda;
che con scritto 6 aprile 2001 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice *deve* attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso DTF 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 1997, § 13, n. 11);
che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal testo del cpv. 2 (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;
che nel caso di specie, di fronte all'esplicita richiesta del convenuto, il giudice era quindi tenuto a riconoscergli un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;
che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che in quest'ambito la Camera giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 dell'avv. __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
*2. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 50.-.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. L'istante verserà all'avv. __________ un'indennità di fr. 50.-
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria