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16.2001.00016 • TRAC TI 16.2001.00016 Generato dall'IA

Employee Wage and Allowance Dispute Appeal

Numero d'incarto 16.2001.00016
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued their former employer for outstanding salary, meal allowances, and unpaid vacation days, leading the lower court to grant the full requested amount. The employer appealed, arguing the lower court arbitrarily assessed evidence, specifically regarding a payment the employer claimed was an advance for a prior period and contesting the full amount awarded for meal allowances. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate a manifest violation of law or arbitrary evidentiary assessment, as the payment in dispute was correctly classified as compensation for prior months based on documentation, and other challenges constituted inadmissible new facts or lacked proper specific grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 CPC, Art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; Employee Wage and Allowance Dispute Appeal: The employer appealed, arguing the lower court arbitrarily assessed evidence, specifically regarding a payment the employer claimed was an advance for a prior period and contesting the full amount awarded for meal allowances. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate a manifest violation of law or arbitrary evidentiary assessment, as the payment in dispute was correctly classified as compensation for prior months based on documentation, and other challenges constituted inadmissible new facts or lacked proper specific grounds for review.

Parole chiave

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arretrati di salario fatti nuovi e nuove prove apprezzamento arbitrario delle prove rinuncia a pretese di salario indennità piena controversie di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Art. 321 CPC
Inammissibile in questa sede è poi la versione della fattispecie proposta dal ricorrente e relativa a un conteggio complessivo delle ore di agosto e settembre, ciò che –esulando dai termini della lite così come sottoposta al primo giudice– costituisce fatto nuovo (art. 321 CPC).
Art. 329 cpv. 2 lett. e CPC
Sennonché, la mancanza di motivazione (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC) rende inammissibile ogni eventuale domanda al proposito (art.
Art. 329 cpv. 3 CPC
e CPC) rende inammissibile ogni eventuale domanda al proposito (art. 329 cpv. 3 CPC).
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
Si tratta tuttavia di un'allegazione tardiva e inammissibile processualmente, in quanto proposta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che peraltro non trova alcun riscontro negli atti di causa.
Art. 331 cpv. 1 CPC
313 bis CPC applicabile alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC).
Art. 418 cpv. 1 lett. e CPC
This provision was mentioned when determining the costs, although the final order on costs (order 2) waived them.
art. 327 segg. CPC
The cited articles form the general basis for the cassation appeal procedure which the court applied to dismiss the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The cited articles form the general basis for the cassation appeal procedure which the court applied to dismiss the appeal.

art. 418 cpv. 1 lett. e CPC

This provision was mentioned when determining the costs, although the final order on costs (order 2) waived them.

art. 313 bis CPC

This procedural rule was invoked for the decision not to notify the opposing party for observations.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00016 · Lugano 14 marzo 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 7 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 20 giugno 2000 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 749.60 oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso il quale ha lavorato sino al 30 settembre 1999, al fine di ottenere il pagamento di fr. 749.60 a saldo delle proprie pretese salariali e meglio: fr. 417.30 a titolo di salario dovutogli per il mese di settembre 1999, fr. 181.45 quale rimborso pasti e fr. 150.85 per il pagamento delle vacanze non godute, pretese alle quali il convenuto si è opposto.

2.

Con sentenza del 7 febbraio 2001 il giudice di pace ha accolto l'istanza in ogni suo punto. Contro la stessa insorge tempestivamente __________ il quale rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, segnatamente in merito alla quantificazione delle pretese di parte istante che egli riconosce nella misura complessiva di fr. 196.15: contesta in particolare il mancato conteggio da parte del giudice dell'acconto di fr. 387.– (doc. 1) e il riconoscimento all'istante dell'importo di fr. 181.45 a titolo di indennità per pranzi, indennità che ammette solo per un pasto (fr. 15.–).

3. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

4. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nella sentenza in esame non è ravvisabile simile titolo di cassazione, in particolare non un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Infatti, per quanto attiene al residuo del salario di spettanza del lavoratore per il mese di settembre 1999 di fr. 417.30 (ossia tenuto conto del versamento di fr. 1'400.– sul conteggio del mese), l'importo di fr. 387.– pagato dal ricorrente il 14 settembre 1999, non può essere imputato sul salario di quello stesso periodo: infatti, come risulta a chiare lettere dalla ricevuta prodotta dalla stessa parte convenuta e come confermato dall'istante in sede di interrogatorio formale, si tratta del corrispettivo per i giorni 26, 30 e 31 agosto 1999 (doc. 1). Inammissibile in questa sede è poi la versione della fattispecie proposta dal ricorrente e relativa a un conteggio complessivo delle ore di agosto e settembre, ciò che –esulando dai termini della lite così come sottoposta al primo giudice– costituisce fatto nuovo (art. 321 CPC).

Il ricorrente non formula una specifica censura in merito al conteggio delle vacanze non godute, ponendo semplicemente la somma di fr. 150.85 (pari alla corrispondente posta dell'istanza) in deduzione al totale del conteggio salariale (doc. C). Sennonché, la mancanza di motivazione (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC) rende inammissibile ogni eventuale domanda al proposito (art. 329 cpv. 3 CPC). Per quanto poi attiene alla richiesta di pagamento dell'indennità per pasti, riconosciuta dal ricorrente nella misura di soli fr. 15.–, questi non rileva eventuali discordanze fra le conclusioni del giudice di pace e le prove offerte dall'istante, ma –anche su questo punto– offre una nuova versione dei fatti, in particolare producendo un elenco dei pasti assunti dal lavoratore e di quelli personalmente pagati dal datore di lavoro. Si tratta tuttavia di un'allegazione tardiva e inammissibile processualmente, in quanto proposta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che peraltro non trova alcun riscontro negli atti di causa.

5. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto senza che sia necessaria la notifica alla controparte per eventuali osservazioni (art. 313 bis CPC applicabile alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 418 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria