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16.2001.00013 • TRAC TI 16.2001.00013 Generato dall'IA

Appellant v. Former Employer (Legal Aid Timing)

Numero d'incarto 16.2001.00013
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual who successfully obtained a judgment for unpaid salary against a former employer subsequently appealed the lower court's denial of their request for legal aid, which had been filed concurrently with the main suit but decided later. The appellate court reasoned that the determination of indigence for legal aid must be based on the financial situation at the time the decision on the main claim was made, which had already occurred, and therefore the court could not consider subsequent changes in the appellant's financial status, such as those resulting from a later divorce decree, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 400 CPC, Art. 418 CPC, Art. 158 cpv. 2 CPC, Art. 155 CPC, Art. 156 cpv. 1 CPC, Art. 329 CPC; Appellant v. Former Employer (Legal Aid Timing): The appellate court reasoned that the determination of indigence for legal aid must be based on the financial situation at the time the decision on the main claim was made, which had already occurred, and therefore the court could not consider subsequent changes in the appellant's financial status, such as those resulting from a later divorce decree, leading to the rejection of the appeal.

Parole chiave

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arretrati di salario gratuito patrocinio stato di bisogno abbandono del posto di lavoro sentenza di divorzio statuto giuridico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 155 CPC

This article on legal aid was explicitly cited in the ruling section and forms the basis for rejecting the appeal concerning the denial of legal aid.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00013 · Lugano 12 aprile 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 2001 presentato nella forma dell'appello da

__________ (patr. dall'avv. __________) contro

il decreto 1° febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, pronunciato nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro e avente per oggetto un'istanza di assistenza giudiziaria 25 novembre 1999, presentata contemporaneamente all'istanza di merito nei confronti di

__________

con cui il pretore ha respinto l'istanza in esame, dopo aver integralmente riconosciuto le pretese salariali dell'istante con precedente decisione

30 giugno 2000;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 25 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso la quale ha lavorato in qualità di pianista nel __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'720.- corrispondenti al salario per il mese di novembre 1999 durante il quale non aveva potuto lavorare a seguito del licenziamento con effetto immediato notificatogli dalla datrice di lavoro;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del licenziamento in tronco dell'istante;

che con separata istanza di ugual data __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con sentenza 30 giugno 2000 il pretore, esclusa l'esistenza di una causa grave tale da legittimare il licenziamento in tronco del lavoratore, ha integralmente accolto le sue pretese salariali;

che, inspiegabilmente, solo con decreto 1° febbraio 2001 il primo giudice ha poi respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ritenendo comprovato il presupposto dell'indigenza;

che il presente tempestivo gravame dev'essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 400 CPC e del rinvio di cui agli art. 418 CPC e 13 LOG, nonché dell'art. 158 cpv. 2 CPC;

che il ricorrente insorge contro il predetto decreto, censurando il fatto che il pretore non abbia preso in considerazione il peggioramento della sua situazione finanziaria a seguito della sentenza di divorzio 22 gennaio 2001;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria;

che per costante giurisprudenza, esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 155, m. 18);

che la situazione economica determinante dev'essere considerata al momento in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria, ciò che -di regoladovrebbe avvenire prima del compimento di ulteriori atti processuali della causa, onde evitare l'insorgere di costi eventualmente non coperti dall'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 5, 108 V 265; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 155, m. 39 e N. 582);

che, anche nel caso in cui l'istanza di assistenza giudiziaria venga eccezionalmente decisa con il merito della lite, il giudizio sul presupposto dell'indigenza si fonda sulle risultanze di quel momento: è impensabile comunque che, posticipando la decisione sull'assistenza giudiziaria, il giudice possa prendere in considerazione la situazione economica dell'istante successiva alla sentenza di merito, dal momento che il beneficio previsto dalla legge è vincolato agli oneri di un determinato processo ed è corretto che decada con la conclusione del medesimo;

che, pertanto, nel caso concreto, pur pronunciandosi ben sette mesi dopo aver deciso il merito della controversia, il pretore ha dovuto attenersi ai dati riguardanti il momento di quella prima sentenza;

che, a maggior ragione, questa Camera non può tener conto della mutata situazione economica del ricorrente a dipendenza della sentenza di divorzio 22 gennaio 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, unico motivo addotto in questa sede per censurare il decreto sull'assistenza giudiziaria;

che, ve ne fosse stato il motivo, non può essere rimproverato al pretore di non aver tenuto conto di eventuali modifiche della propria situazione: infatti, se è vero che spetta al giudice esperire le necessarie indagini circa le condizioni finanziarie del richiedente (art. 156 cpv. 1 CPC), è altrettanto vero che incombe a quest'ultimo l'onere di fornire le indicazioni utili atte a rendere verosimile il suo stato di bisogno (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 156, m. 1 e 2);

che, a dipendenza dell'unica censura già ricordata, non torna conto verificare gli elementi su cui si fonda il decreto impugnato;

che d'altra parte non è inutile osservare che nel caso particolare il pretore, al momento di decidere l'assistenza giudiziaria, aveva già assegnato all'istante fr. 600.- a titolo di ripetibili nella sentenza di merito e che pertanto la domanda in esame avrebbe fors'anche potuto essere considerata superata, ossia priva d'oggetto, in seguito all'attribuzione di ripetibili di possibile incasso (Cocchi/Trezzini, ad art. 155, m. 5);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato e comunque al limite della ricevibilità (art. 329 CPC) dev'essere respinto;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 155 CPC

pronuncia: 1. Il ricorso

15 febbraio __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria