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16.2001.00006 • TRAC TI 16.2001.00006 Generato dall'IA

Appeal Against Rejection of Objection to Enforcement Action Based on Insufficient Recognition of Debt

Numero d'incarto 16.2001.00006
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against the provisional rejection of an objection to an enforcement action initiated to collect a debt for consulting services, where the lower court found the provided invoice and service contract constituted a valid recognition of debt under enforcement law. The appellate court sustained the appeal, reasoning that neither the unilaterally issued invoice nor the contract, which lacked any specified remuneration, provided the clear, unequivocal declaration of the debtor's will to pay the specific sum required by law for a valid recognition of debt, thus constituting a manifest error in the assessment of evidence and application of substantive law.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, OTLEF; Appeal Against Rejection of Objection to Enforcement Action Based on Insufficient Recognition of Debt: The appellate court sustained the appeal, reasoning that neither the unilaterally issued invoice nor the contract, which lacked any specified remuneration, provided the clear, unequivocal declaration of the debtor's will to pay the specific sum required by law for a valid recognition of debt, thus constituting a manifest error in the assessment of evidence and application of substantive law.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo riconoscimento e esecuzione errore materiale apprezzamento manifestamente errato riconoscimento di debito astratto contratto di fornitura di servizi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This article provides the ground for accepting the appeal (cassation) because the challenged decision was based on a manifestly erroneous evaluation of evidence and consequential misapplication of substantive law.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural article was cited as the basis for the final decision (ruling 1) after accepting the appeal under Art. 327 lett. g CPC.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs for the decision concerning the initial proceedings (ruling 2).

OTLEF

This provision (likely the cantonal enforcement law tariffs) was cited in relation to the allocation of costs for the decision concerning the initial proceedings (ruling 2).

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00006 · Lugano 29 marzo 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 gennaio 2001 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________ contro

la sentenza 17 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 dicembre 2000 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti.

Considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 12 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 3'006.-- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 3 agosto 2000 per la consulenza prestata a quest'ultima in relazione a un progetto di insonorizzazione di un esercizio pubblico, prestazione espressamente richiesta dalla convenuta sulla base di un contratto sottoscritto il 12 maggio 1999;

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 3 agosto 2000 (doc. B) e il contratto "di mandato" (doc. C);

che l'escussa si è opposta all'istanza contestando l'esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante (doc. B e C) e respinte in quanto non rese sufficientemente verosimili le contestazioni dell'escussa, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8 febbraio 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 82 LEF attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito;

che con osservazioni 14 febbraio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

che giusta l’art.

327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che secondo l’art.

82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;

che infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82);

che simile riconoscimento non può in particolare essere dedotto dalla fattura 3 agosto 2000 (doc. C), documento allestito unilateralmente dall'istante e non firmato dall'escussa;

che neppure il contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) può essere equiparato a un valido riconoscimento di debito, ritenuto che nel medesimo non viene indicata nessuna mercede (nemmeno a titolo di preventivo) per le prestazioni dell'istante (Staehelin, op.cit., n. 25 ad art.

82 LEF);

che, in particolare, non è possibile individuare un riconoscimento di debito dall'insieme dei due documenti prodotti, dal momento che non v'è nessuna relazione fra gli stessi che concerna non tanto il rapporto contrattuale indicato, ma l'impegno

dell'escussa al versamento della somma posta in esecuzione (Panchaud / Caprez*, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6,

N. 4), rispettivamente non verificandosi che un chiaro impegno al pagamento, risultante da un documento, trovi conferma e quantificazione nell'altro (Panchaud / Caprez, op. cit., ibidem, N. 6);

che alla luce di quanto sopra esposto il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale;

che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso dev'essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;

che le spese seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 gennaio 2001 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 17 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.--, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 50.-- per ripetibili.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.--, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.-- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a: - __________;

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria