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16.2001.00003 • TRAC TI 16.2001.00003 Generato dall'IA

Enforcement Action Opposition Appeal for Traffic Violation Penalty Costs

Numero d'incarto 16.2001.00003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court decision that granted the definitive rejection of their opposition to an enforcement action for traffic violation penalty costs, primarily arguing they were deprived of the right to be heard because they allegedly received the summons too late and that the underlying penal decision lacked a required signature. The court rejected the appeal, ruling that the burden was on the appellant to prove they received the registered mail after the scheduled hearing, which they failed to do with supporting evidence; furthermore, the court held that the penal decision constituted a valid enforceable title, and the proper venue for contesting the merits of the underlying violation was not the opposition judge, who must verify ex officio the executory nature of the title presented.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Enforcement Action Opposition Appeal for Traffic Violation Penalty Costs: The court rejected the appeal, ruling that the burden was on the appellant to prove they received the registered mail after the scheduled hearing, which they failed to do with supporting evidence; furthermore, the court held that the penal decision constituted a valid enforceable title, and the proper venue for contesting the merits of the underlying violation was not the opposition judge, who must verify ex officio the executory nature of the title presented.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione decisione d'esecuzione ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione titolo esecutivo citazione a comparire diritto di essere sentito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The general provisions for cassation appeals were cited in the preamble to the ruling.

art. 148 CPC

This article concerning costs was cited in the preamble to the ruling.

OTLEF

The regulation regarding court fees was cited in the preamble to the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 16.2001.00003 · Lugano 2 aprile 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 2001 presentato da

__________ contro

la sentenza 18 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 15 novembre 2000 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 15 novembre 2000 il Canton __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'150.– oltre accessori, corrispondenti agli oneri processuali posti a carico di quest'ultimo in relazione a un procedimento penale per violazione delle norme della circolazione stradale;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio 2000 della Sezione penale del __________ *i;*

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza rimasta incontestata dall'escusso, assente al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente lamenta innanzi tutto di non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta in tempo utile la citazione; nel merito contesta di aver commesso l'infrazione oggetto della procedura esecutiva, peraltro basata su una sentenza nulla in quanto non firmata;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso (fatta eccezione per la copia della sentenza impugnata) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che con ordinanza 9 dicembre 2000, spedita al convenuto mediante invio raccomandato l'11 dicembre (cfr. indicazione sulla copertina dell'incarto), il giudice di pace ha rinviato l'udienza di contraddittorio –inizialmente prevista per quello stesso 11 dicembre– al successivo 18 dicembre 2000 alle ore 14.30;

che nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della citazione, bensì il fatto di non averne potuto prendere conoscenza tempestivamente;

che mentre spetta all'autorità l'onere di provare la regolare notifica di un atto giudiziario (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 7 e N. 431), è compito del destinatario di provare quando ha effettivamente ritirato l'invio e ciò a maggior ragione quando da questa circostanza egli deduce una lesione del suo diritto di essere sentito;

che nel caso di specie il ricorrente ha sì sostenuto di aver ritirato l'invio raccomandato contenente la citazione all'udienza del 18 dicembre 2000 quello stesso giorno, addirittura dopo che l'udienza aveva già avuto luogo, ma tale allegazione non può essere ritenuta in quanto non comprovata in nessun modo, nemmeno –in particolare– all'appoggio della busta di spedizione della citazione controversa;

che di conseguenza la mancata partecipazione del ricorrente alla discussione dell'istanza non può essere addebitata al primo giudice di modo che, su questo punto, il ricorso non ha possibilità d'essere accolto;

che a prescindere dall'assenza dell'escusso dal contraddittorio, spetta al giudice del rigetto accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 115 ad art. 80);

che, la documentazione allegata dall'istante a sostegno della sua domanda di rigetto, ossia in particolare la sentenza 25 gennaio 2000 della Sezione penale del __________, regolarmente firmata e passata in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo (D. Staehelin, op.cit., n. 3 ad art. 80 LEF) al quale non è stata opposta nessuna delle eccezioni previste dall'art. 81 LEF;

che eventuali contestazioni sul merito dell'infrazione oggetto di quella sentenza andavano semmai proposte in altre sede, non essendo facoltà del giudice del rigetto quella di rivedere il merito delle decisioni;

che pertanto il ricorso, peraltro basato anche sulla contestazione di una decisione diversa (29 marzo 1999) da quella prodotta a valere quale titolo esecutivo, dev'essere respinto;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 gennaio 2001 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria