Vacation Package Debt Appeal Dismissal for Procedural Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn action was brought seeking payment for a vacation package balance and related administrative fees, which a lower court rejected because the claimant failed to sufficiently prove the debt. The appellate court summarily declared the subsequent cassation appeal void because the filing failed to specify the factual or legal grounds for challenging the lower court's decision, merely reiterating the claim's merit and neglecting to properly illustrate any alleged error concerning evidence assessment or legal application, as required by procedural rules for such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Vacation Package Debt Appeal Dismissal for Procedural Deficiencies: The appellate court summarily declared the subsequent cassation appeal void because the filing failed to specify the factual or legal grounds for challenging the lower court's decision, merely reiterating the claim's merit and neglecting to properly illustrate any alleged error concerning evidence assessment or legal application, as required by procedural rules for such appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning for the finding that the appeal was null due to non-compliance with formal requirements for lodging a cassation appeal, which leads to the decision in the operative part.
Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the right to be heard, which supports the decision to nullify the appeal.
Cited in the reasoning to justify the simplified procedure for rejecting the appeal as inadmissible/manifestly unfounded, supporting the final decision structure.
Cited in the reasoning as the provision referring the application of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Cited in the reasoning as the basis for excluding new documentation submitted with the appeal.
These are the general articles referenced before the final orders regarding the procedural framework for the decision on the appeal.
Cited implicitly in the reasoning (referring to art. 329 cpv. 2 CPC) as the basis for declaring the act null due to non-compliance with formal requirements.
Cited implicitly in the reasoning as the basis for applying Art. 313 bis CPC to the cassation appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2001.00001 · Lugano 10 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 29 dicembre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 18 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 novembre 2000 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 410.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 29 novembre 2000 __________, titolare dell'omonima agenzia di __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 410.- a saldo del prezzo relativo a un viaggio di vacanze in __________ oltre alle spese amministrative cagionate dal ritardo nel pagamento da parte della convenuta;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver regolarmente pagato il costo relativo al menzionato soggiorno di vacanze sulla base del listino prezzi figurante sull'offerta dell'istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo comprovata la pretesa di parte istante;
che con atto ricorsuale 29 dicembre 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 dicembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire il benfondato della sua pretesa;
che per quanto attiene alla ventilata mancata assunzione di un teste da parte del giudice di pace, a parte il fatto che dal verbale di udienza non risulta che le parti abbiano proposto l'assunzione di altre prove oltre quelle documentali, il ricorrente medesimo sostiene di avervi rinunciato, ciò che esclude un'eventuale lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC);
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia;
che la documentazione pervenuta a questa Camera in data odierna non può essere presa in considerazione sia perché non è possibile produrre nuova documentazione in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sia perché comunque prodotta tardivamente (ossia oltre il termine di presentazione del ricorso).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 2000 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria