Appeal Dismissed for Untimely Translation Submission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought review of a lower court's decision that rejected their claim for commission payments totaling a specific amount, after the initial judge found the claim unproven. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant initially submitted the appeal document in French, and despite being granted a peremptory 15-day extension to provide the required Italian translation, the appellant failed to submit the translation by the deadline, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 3 CPC, Art. 117 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Translation Submission: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant initially submitted the appeal document in French, and despite being granted a peremptory 15-day extension to provide the required Italian translation, the appellant failed to submit the translation by the deadline, violating procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general basis for the appeal proceedings leading to the ruling.
Mentioned in the reasoning as the basis for ordering the translation, although the dispositive focuses on the resulting inadmissibility due to non-compliance.
Cited in the reasoning as the specific procedural rule requiring the appeal to be in Italian, non-compliance with which led to inadmissibility in order 1.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00097 · Lugano 24 novembre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 19 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 maggio 2000 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'850.– oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 19 settembre 2000 il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha respinto l'istanza presentata __________ nei confronti di __________ e tendente alla condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 1'850.– a titolo di provvigioni, pretesa che il primo giudice non ha ritenuto provata;
che con scritto 26 settembre 2000, redatto in lingua francese, __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con ordinanza 23 ottobre 2000 questa Camera, in conformità con quanto dispone l'art. 142 cpv. 3 CPC, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, informandolo nel contempo che il mancato ossequio di questo termine avrebbe comportato l'irricevibilità del ricorso;
che il termine assegnato è ampiamente scaduto senza che il ricorrente abbia fatto pervenire a questa Camera la traduzione in lingua italiana del suo ricorso, così come lo impone l'art. 117 CPC;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 117, m. 6 e 7);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 26 settembre 2000 __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria