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16.2000.95 • TRAC TI 16.2000.95 Generato dall'IA

Appeal on Validity of Service and Right to Be Heard

Numero d'incarto 16.2000.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision, which had definitively rejected an opposition to an enforcement order for legal costs, on the grounds that the appellant had been denied the right to be heard because the citation for the hearing, sent via registered mail, had not been received after the postal service attempted delivery but the notice to pick up was not retrieved by the addressee. The appellate court accepted the appeal, reasoning that when a recipient contests receiving the notice to pick up a registered letter and proof to the contrary cannot be provided, the notification is not deemed valid, thus violating the constitutional right to be heard, and consequently annulled the lower court's judgment, remitting the case for a new hearing after properly citing the parties.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, art. 327 segg. CPC, art. 124 CPC; Appeal on Validity of Service and Right to Be Heard: The appellate court accepted the appeal, reasoning that when a recipient contests receiving the notice to pick up a registered letter and proof to the contrary cannot be provided, the notification is not deemed valid, thus violating the constitutional right to be heard, and consequently annulled the lower court's judgment, remitting the case for a new hearing after properly citing the parties.

Parole chiave

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diritto di essere sentito validità della notificazione notificazione della decisione violazione dei diritti di parte eccezione di incostituzionalità autorizzazione all’esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court explicitly cites these articles when announcing the decision to uphold the appeal for cassation.

art. 327 lett. e CPC

This provision was the basis for annulling the challenged decision due to violation of the right to be heard (Art. 29 cpv. 2 Cost.).

art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

This article is mentioned in the reasoning as a ground supporting the nullity of the challenged sentence alongside the cassation ruling.

art. 29 cpv. 2 Cost.

This constitutional provision concerning the right to be heard is cited as the right violated under Art. 327 lett. e CPC, which grounds the cassation.

art. 124 CPC

This article is cited in legal commentary referenced in the reasoning to support the finding regarding defective notification.

art. 327 lett. g CPC

The appeal was based on this ground, though the actual annulment was grounded on Art. 327 lett. e CPC.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the general principle of costs (or lack thereof) is regulated by analogous procedural rules. However, based strictly on the dispositive orders, only order 2 deals with financial consequences.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00095 · Lugano 18 ottobre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 13 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 2000 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 13 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2'000.– oltre accessori a saldo delle ripetibili alla stessa riconosciute con sentenza 17 giugno 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, regolarmente passata in giudicato;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi–stenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere

e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie con ordinanza 6 luglio 2000, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 9 settembre 2000 per la discussione;

che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro dell'ufficio postale;

che quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 6);

che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto della cassazione (art., 327 lett. e CPC) la sentenza impugnata è nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2000 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria