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16.2000.85 • TRAC TI 16.2000.85 Generato dall'IA

Condominium Fee Dispute and Mortgage Foreclosure Appeal

Numero d'incarto 16.2000.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a lower court decision that ordered payment of outstanding condominium fees and granted a legal mortgage against their units, arguing the lower court erred by not appointing an official defense attorney despite a timely request, improperly validating the opposing party's representation, lacking proof of authorization to sue, and insufficiently verifying the debt. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the trial judge provided sufficient time for the appellant to secure new counsel and that the non-appearance at the hearing did not violate the right to be heard because appointing an attorney is exceptional and the appellant failed to show objective or subjective circumstances necessitating such appointment, while finding the claims regarding representative authority, authorization to sue, and proof of debt to be unfounded based on existing documentation and prior assembly decisions.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 39 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 97 cifra; Condominium Fee Dispute and Mortgage Foreclosure Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the trial judge provided sufficient time for the appellant to secure new counsel and that the non-appearance at the hearing did not violate the right to be heard because appointing an attorney is exceptional and the appellant failed to show objective or subjective circumstances necessitating such appointment, while finding the claims regarding representative authority, authorization to sue, and proof of debt to be unfounded based on existing documentation and prior assembly decisions.

Parole chiave

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esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare autorizzazione ad agire unità di proprietà per piani spese legali patrocinio gratuito diritto di proprietà Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 CPC
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 agosto 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 327 CPC.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
Innanzi tutto deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), così come deve essere respinta la richiesta di richiamo degli incarti OA.96.30, OA 98.189.e OA 96.140 della Pretura, siccome estranea al rimedio della cassazione.
Art. 327 lett. e CPC
Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.
Art. 39 CPC
Orbene, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che il pretore non abbia aderito a questa richiesta, a prescindere dalla sua tardività, non configura una violazione dell'art. 39 CPC e, di conseguenza, del suo diritto di essere sentita.
Art. 327 lett. g CPC
Secondo l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Art. 97 cifra
__________ difetterebbe la legittimazione alla rappresentanza dell'istante (presupposto processuale che il giudice è tenuto a verificare in caso di dubbio, art. 97 cifra 4 CPC) è destituita di fondamento e rasenta la temerarietà.
Art. 712t cpv. 2 CC
Altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale mancherebbe in concreto l'autorizzazione a stare in lite a favore dell'amministrazione della comunione dei comproprietari (art. 712t cpv. 2 CC).
Art. 148 CPC
The court ordered the costs of the proceedings to be borne by the unsuccessful party.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected based on the fact that none of the grounds for cassation invoked by the appellant were substantiated.

art. 148 CPC

The court ordered the costs of the proceedings to be borne by the unsuccessful party.

LTG

Cited in relation to the final cost allocation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00085 · Lugano 5 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 agosto 2000 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

la sentenza 12 luglio 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'977.65 oltre accessori nonché

l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a carico delle quote di PPP __________ e

__________del fondo base n. __________ RFD _________ di proprietà della

convenuta, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 10 febbraio 2000 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ a ha convenuto in giudizio __________ -proprietaria delle quote di PPP __________ (appartamento) e _________ (autorimessa) del fondo base n. __________RFD __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'977.75 corrispondenti al saldo delle spese condominiali dalla stessa dovute per il 1998 e 1999 (importo residuo dovuto per il 1998 e acconto 1999). L'istante ha parimenti chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia di questi crediti.

2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente l'assenza della convenuta all'udienza ancorché regolarmente citata, ha accolto l'istanza sia per quanto attiene alla richiesta di pagamento dei contributi condominiali -fissati in una decisione assembleare non contestata e quindi vincolante per i condominisia relativamente all'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a garanzia dei medesimi.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 agosto 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il pretore, anziché evadere la sua richiesta di nomina di un difensore d'ufficio contenuta nel suo scritto 23 giugno 2000, l'ha ignorata proseguendo nella trattazione della lite senza la sua partecipazione, ciò che configura anche una lesione dell'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 CPC. Contesta inoltre la legittimazione alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. __________, nonché l'esistenza dell'autorizzazione a stare in lite a favore dell'amministrazione della Comunione dei comproprietari. Da ultimo rimprovera al pretore di aver accolto l'istanza nonostante manchi la prova del benfondato del credito fatto valere in giudizio.

Con osservazioni 20 settembre 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Innanzi tutto deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), così come deve essere respinta la richiesta di richiamo degli incarti OA.96.30, OA 98.189.e OA 96.140 della Pretura, siccome estranea al rimedio della cassazione.

5. Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.

La ricorrente ravvisa tale violazione nel fatto per il pretore di non averle nominato un difensore d'ufficio.

Con ordinanza 5 maggio 2000 il pretore, informato dell'avvenuta revoca del mandato all'avv. __________ da parte della convenuta, ha rinviato tutte le udienze che interessavano quest'ultima al 28 giugno 2000 così da permetterle di trovare un nuovo patrocinatore, comunicandole nel contempo che nessun ulteriore rinvio le sarebbe stato concesso. A questo punto la convenuta, che disponeva di un lasso di tempo sicuramente sufficiente per incaricare un legale di rappresentarla nella causa che ci occupa (causa peraltro di nessuna complessità fattuale o giuridica particolare), anziché attivarsi in tal senso, si è limitata a inviare un fax il 23 giugno 2000 al pretore, chiedendogli il nominativo di tre avvocati "rinomati" della piazza di Locarno che fossero pronti a rappresentare i suoi interessi. L'udienza, già fissata per pochi giorni dopo senza possibilità di rinvio, è andata così deserta dalla convenuta. Orbene, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che il pretore non abbia aderito a questa richiesta, a prescindere dalla sua tardività, non configura una violazione dell'art. 39 CPC e, di conseguenza, del suo diritto di essere sentita. La nomina di un avvocato da parte del giudice comporta infatti una restrizione della capacità processuale della parte e dev'essere operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza; CocchiTrezzini, CPC-TI, ad art. 39, m. 5). D'altra parte, non vi sono indizi che la ricorrente non fosse in grado di difendersi o di procedere essa stessa alla scelta di un patrocinatore; la sua istanza al pretore appare così come una via di comodo per non interessarsi della questione, adducendo genericamente -nello stesso fax del

23 giugno 2000- che ogni studio legale del Locarnese si spaventa appena viene a conoscenza di tutti i pregiudizi e di tutte le prevenzioni (o conflitti d'interesse) legati a questo caso: ciò che - considerata la poca concretezza del motivo - contrasta evidentemente con la *ratio* della norma in esame. La circostanza poi che la ricorrente avesse altre cause pendenti in Pretura per vertenze analoghe e che in quest'ambito avesse già avuto contatti professionali sia con l'avv. __________, sia con l'avv. __________, esclude l'arbitrio del primo giudice nel non aver proceduto alla nomina di un avvocato d'ufficio.

6. Secondo l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

La censura ricorsuale secondo la quale all'avv. __________ difetterebbe la legittimazione alla rappresentanza dell'istante (presupposto processuale che il giudice è tenuto a verificare in caso di dubbio, art. 97 cifra 4 CPC) è destituita di fondamento e rasenta la temerarietà. Alla convenuta era infatti sicuramente noto che l'avv. _________ agiva in qualità di rappresentante dell'istante, tant'è che all'assemblea condominiale 25 aprile 1998 (doc. H) ha presenziato quest'ultima in luogo e vece dell'istante così come lo ha fatto per le altre procedure giudiziarie che oppongono le parti, rapporto di rappresentanza che la ricorrente ha sempre accettato senza nulla eccepire. Del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. __________ è il fatto che la procura agli atti (doc. I) sia stata sottoscritta il 26 aprile 1996, ossia prima che fossero esigibili i contributi condominiali in discussione, e unicamente a favore dell'avv. __________. Innanzi tutto, la procura 26 marzo 1996 prevede la facoltà di subdelega, ragione per la quale l'intervento dell'avv. __________, collaboratrice dell'avv. __________i, è sicuramente legittimo e coperto da questa procura. Lo stesso dicasi per la causa che oppone le parti e che ha per oggetto l'incasso dei contributi condominiali per il 1998 e l'acconto 1999. Infatti, a dipendenza del contenuto generico della procura doc. I ("pratica Condominio __________ /__________ "), che non risulta essere stata revocata dalla mandante, la causa trattata nella sentenza dedotta in cassazione rientra sicuramente tra quelle contemplate dalla procura.

7. Altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale mancherebbe in concreto l'autorizzazione a stare in lite a favore dell'amministrazione della comunione dei comproprietari (art. 712t cpv. 2 CC). Dal verbale dell'assemblea condominiale 24 aprile 1999 (doc. C) si evince infatti il conferimento all'amministrazione dell'incarico di procedere al recupero delle spese condominiali scadute (ovvero quelle del 1998 e l'acconto 1999, esigibile nel mese di maggio 1999) e all'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi (doc. C, trattande 4 e 5 lett. c).

8. Per quanto attiene alla prova del credito fatto valere in giudizio, a prescindere dalla tardività della contestazione contenuta nel ricorso, come correttamente concluso dal pretore l'istante ha sufficientemente comprovato la sua pretesa sulla base della decisione assembleare 24 aprile 1999, non contestata dalla convenuta (art. 712*m* cpv. 2 e 75 CC).

9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto con il carico della spese alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 10 agosto 2000 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria