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16.2000.82 • TRAC TI 16.2000.82 Generato dall'IA

Debt Enforcement Opposition Appeal Regarding Service of Process Irregularity

Numero d'incarto 16.2000.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed the rejection of their definitive opposition to debt enforcement proceedings initiated to collect the residual amount of a traffic fine, arguing the lower court erred by recognizing the fine decree as enforceable based on documents not submitted by the parties and by not considering the irregularity of the notification due to their absence abroad. The court dismissed the appeal, reasoning that the challenge regarding the regularity of the notification of the enforceable administrative decision, which legally stands as notified after the period it remains at the post office if undelivered, was raised for the first time on appeal and thus inadmissible, as the appellant at the first instance only claimed they were unable to retrieve the mail while abroad without explicitly contesting the sender's notification procedure.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 80 cpv. 2 cifra, Art. 28 LALEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Debt Enforcement Opposition Appeal Regarding Service of Process Irregularity: The court dismissed the appeal, reasoning that the challenge regarding the regularity of the notification of the enforceable administrative decision, which legally stands as notified after the period it remains at the post office if undelivered, was raised for the first time on appeal and thus inadmissible, as the appellant at the first instance only claimed they were unable to retrieve the mail while abroad without explicitly contesting the sender's notification procedure.

Parole chiave

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credito in esecuzione opposizione decisione d'esecuzione notificazione di atti legittimazione a ricorrere debito residuo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
Art. 80 LEF
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.
Art. 81 cpv. 1 LEF
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 cpv. 1 LEF;
Art. 80 cpv. 2 cifra
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF), in particolare, nel nostro Cantone, le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art.
Art. 28 LALEF
2 cifra 3 LEF), in particolare, nel nostro Cantone, le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che la contestazione del ricorrente in merito alla regolarità della notifica del decreto di multa (e quindi al suo carattere definitivo) non può essere presa in considerazione siccome sollevata per la prima volta in questa sede, ossia in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
Art. 148 CPC
Cited in the pronouncement as the legal basis for allocating procedural costs.
art. 327 segg. CPC
This encompasses the procedural basis for reviewing and ultimately rejecting the appeal for cassation.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This encompasses the procedural basis for reviewing and ultimately rejecting the appeal for cassation.

art. 148 CPC

Cited in the pronouncement as the legal basis for allocating procedural costs.

OTLEF

Cited as the basis for awarding compensation (indennità) to the respondent.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00082 · Lugano 9 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 agosto 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 14 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 maggio 2000 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 24 maggio 2000 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 470.–, corrispondenti all'importo residuo sulla multa inflittagli con decreto 17 aprile 1998 della Sezione della circolazione;

che all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan–za sostenendo di non aver ricevuto il decreto di multa sul quale l’istante basa la propria pretesa, in quanto assente all'estero;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la regolarità della notifica del decreto di multa 17 aprile 1998 e il suo carattere esecutivo (con la dichiarazione di crescita in giudicato), ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8 agosto 2000, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice anzitutto di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e procedurale, riconoscendo al decreto di multa carattere esecutivo sulla base di documentazione estranea agli atti processuali, ovvero assunta d'ufficio all'incarto; in secondo luogo di non aver tenuto conto dell'irregolarità della notifica dello stesso decreto, da lui mai ritirato presso l'ufficio postale;

che con osservazioni 8 settembre 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 cpv. 1 LEF;

che sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul

diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF), in particolare, nel nostro Cantone, le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che fra queste decisione trova posto il decreto di multa 17 aprile 1998, purché regolarmente passato in giudicato;

che la contestazione del ricorrente in merito alla regolarità della notifica del decreto di multa (e quindi al suo carattere definitivo) non può essere presa in considerazione siccome sollevata per la prima volta in questa sede, ossia in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

che infatti dinanzi al primo giudice, dopo aver accennato all'irregolarità dell'intimazione, l'escusso ha sostanziato la fattispecie con due argomenti: con il fatto di non aver potuto ritirare il plico poiché assente all'estero e sostenendo di aver preventivamente provveduto a informare verbalmente della sua assenza sia l'ufficio postale di _________ (suo domicilio), sia l'Ufficio giuridico della circolazione;

che in tal modo egli non ha mosso nessun rimprovero al mittente del decreto di multa quanto alla regolarità della notifica, ma si è fondato soltanto sulle circostanze che gli avrebbero impedito di prenderne conoscenza;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che in caso di assenza del destinatario dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultimo assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 120, m. 9): se poi, in concreto, le sue preventive indicazioni a terzi non hanno avuto buon fine, non può che dolersene con sé stesso per aver eventualmente mancato in tale compito, attinente alla propria organizzazione interna a difesa dei suoi interessi;

che comunque, nel caso di specie, l'informazione della sua assenza, passata all'ufficio postale e, in particolare, a un giurista dell'Ufficio giuridico della circolazione, è rimasta allo stadio del puro parlato;

che la censura ricorsuale secondo la quale il giudice di pace avrebbe violato norme di procedura e il diritto di essere sentito del ricorrente per aver assunto agli atti documenti non prodotti dalle parti, può rimanere irrisolta in diritto, dal momento che quei documenti provano la regolare notifica all'escusso del decreto di multa per plico raccomandato, ciò che -come già specificatonon è stato contestato davanti al primo giudice e avrebbe pertanto potuto essere presunto;

che di conseguenza il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto con il carico di tutte le spese alla parte soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 agosto 2000 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà allo __________ un’indennità di fr. 100.–.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria