Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2000.79 • TRAC TI 16.2000.79 Generato dall'IA

Condominium Fee Arrears Appeal Due to Improper Service of Notice

Numero d'incarto 16.2000.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant, a condominium co-owner residing abroad, successfully appealed a lower court decision awarding the condominium association condominium fee arrears because the initial notice for the hearing was erroneously served at the secondary residence and returned as undeliverable, thereby violating the appellant's constitutional right to be heard. The court reasoned that the failure to adhere to the Hague Convention procedure for notifying residents in Italy rendered the original notice void and constituted a denial of due process, necessitating the annulment of the sentence and the return of the case for a new hearing with proper notification procedures, noting the appellant's subsequent designation of an attorney for service in the canton mitigated future notification issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 122 CPC, Art. 124 cpv. 7 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Condominium Fee Arrears Appeal Due to Improper Service of Notice: The court reasoned that the failure to adhere to the Hague Convention procedure for notifying residents in Italy rendered the original notice void and constituted a denial of due process, necessitating the annulment of the sentence and the return of the case for a new hearing with proper notification procedures, noting the appellant's subsequent designation of an attorney for service in the canton mitigated future notification issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
Convenzione dell'Aia notificazione della decisione diritto di soggiorno proprietà per piani notificazione di atti diritto di essere sentito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. e CPC

This provision was cited as the ground for accepting the cassation appeal due to the violation of the right to be heard.

art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Cited as a basis for the nullity of the judgment, connected to the violation of the right to be heard.

art. 329 cpv. 2 lett. d CPC

Cited contextually when assessing the admissibility of the appeal, although the main decision on admissibility was based on the substance of the claim.

art. 120 cpv. 4 CPC

Cited to determine the procedure for future notifications to the designated lawyer.

art. 122 CPC

Cited to establish the applicable procedure for notification to a resident in Italy based on the Hague Convention.

art. 124 cpv. 7 CPC

Cited to establish the nullity of the notification that led to the violation of the right to be heard.

art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited as the fundamental constitutional right whose violation grounds the cassation appeal under art. 327 lett. e CPC.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general legal basis for the decision regarding the cassation appeal.

art. 16 CPC

Cited in the reasoning concerning the burden of proof for domicile outside the Canton, relevant to the core issue, but not explicitly in the operative part (dispositive).

art. 66 LTF

This provision is not cited in the dispositive. The decision explicitly states that no court fees will be levied ('esente da tasse e spese di giustizia').

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2000.00079 · Lugano 12 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 aprile 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 14 aprile 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 marzo 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 485.70 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 22 marzo 1999 la Comunione dei comproprietari del condominio __________d ha convenuto in giudizio __________ -titolare di una quota di PPP- al fine di ottenere il pagamento di fr. 485.70 corrispondenti al saldo di spese condominiali dallo stesso dovute;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito;

con atto ricorsuale 20 aprile 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria (nel Condominio _________ appunto)- anziché al suo domicilio in Italia;

che con osservazioni 25 agosto 2000, controparte postula la reiezione del gravame, eccependone la nullità dal punto di vista formale ed esponendo i motivi a sostegno del domicilio svizzero del ricorrente;

che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art.

329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è ricevibile se dalla sua motivazione si individuano con sufficiente evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa distinguere il motivo di cassazione addotto o la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329, m. 2);

che, in concreto, il gravame è ricevibile poiché oggetto del ricorso è la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, di modo che il titolo di cassazione implicitamente invocato è quello di cui all’art. 327 lett. e CPC;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (garanzia estesa anche ai cittadini stranieri: cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1169), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nel caso concreto, come risulta dalla sentenza impugnata, la citazione all’udienza non è effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è stata ritornata alla Giudicatura di pace dal servizio postale;

che a sostegno del suo ricorso __________ produce in questa sede un attestato di residenza a __________, mentre controparte, affermando che l'eccezione in esame rappresenta un tentativo di protrarre nel tempo il pagamento del dovuto, evidenzia che il regolamento condominiale contempla la presunzione dell'elezione di domicilio di ogni condomino nella località di situazione dell'immobile di sua pertinenza; sostiene che il centro degli interessi del ricorrente è _________ e che comunque, negli anni scorsi, egli ha sempre ricevuto consenzientemente atti giudiziari ed esecutivi a __________, così come ha fatto in questa stessa vertenza;

che il Regolamento condominiale prodotto con le osservazioni al ricorso non è tuttavia in grado di provare la validità della costituzione di domicilio a __________, non tanto perché una norma in tal senso non vi sia contemplata, ma perché tale versione del regolamento appare del tutto diversa dall'estratto prodotto al giudice di pace (pure come regolamento "per l'uso e l'amministrazione del Condomini __________ - Part. no. __________ del Comune di __________ ") al fine di giustificare il diritto di esazione dei contributi e degli anticipi a carico dei condomini: ciò che legittimamente fa sorgere dubbi sull'attualità del regolamento prodotto in questa sede;

che se il ricorrente in passato ha ricevuto a __________ determinati atti giudiziari, ciò non prova che egli abbia sempre condiviso quella designazione del suo domicilio: per quanto concerne questa Camera, con il suo ricorso 14 maggio 1999 (inc. no. 16.99.48), già sosteneva di risiedere a __________, esibendo lo stesso certificato prodotto in questa sede (questione poi rimasta senza seguito poiché l'oggetto del gravame era diverso);

che la prova del domicilio fuori Cantone incombe alla parte che se ne prevale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 16, m. 4);

che, definendo "appartamento di vacanza" quello di __________, il ricorrente sostiene implicitamente che il centro dei suoi interessi non è in _________ ma a __________, mentre la prova di tale fatto non è immediata, tenuto conto che il ricorrente -nato nel 1910- è molto verosimilmente persona quiescente;

che la circostanza che, proprio in questa stessa vertenza, egli abbia ricevuto senza obiezioni a _________ il precetto esecutivo e abbia accettato la notifica nello stesso luogo della sentenza del giudice di pace, potrebbe dimostrare un atteggiamento meno ostruzionistico di quanto sostiene controparte;

che egli comunque ha spontaneamente posto rimedio alle eventuali formalità di notifica all'estero di futuri atti giudiziari, indicando un recapito a __________, presso l'avv. __________;

che, data l'imprescindibilità del diritto della parte di essere sentita, appare indicato non disattendere l'eccezione di domicilio all'estero, tenuto conto anche della fragilità dell'opposizione di parte istante, in particolare della mancata prova di una pattuizione sull'elezione di domicilio a __________;

che, in applicazione dell'art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia, la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in vigore dal 1° gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131);

che ciò implica l'invio dell'atto giudiziario (quindi anche di una citazione) per il tramite del Tribunale di appello quale autorità preposta ai sensi dell'art. 2 della Convenzione e da lì il proseguimento all'autorità estera;

che, in concreto, il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione alla discussione, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art.

124 cpv. 7 CPC), ha impedito al convenuto di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito;

che la sentenza così pronunciata è nulla sia in virtù dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, sia per effetto della cassazione (art. 327 lett. e CPC);

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che -come già accennatoavendo il convenuto designato l'avv. __________, quale persona preposta al ricevimento della prossima citazione, ovvero alla stregua di un rappresentante, questa potrà essergli notificata in Svizzera, presso quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC);

che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente a dipendenza della concisione del suo scritto ricorsuale.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 20 aprile 2000 di __________ è accolto.

§. Di conseguenza la sentenza 14 aprile 2000 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria