Appeal Dismissed for Failure to State Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought review of a lower court decision that partially granted a claim for payment of a product invoice, despite the defendants arguing the supplied goods did not match the order, with the first judge finding shared responsibility for the discrepancy and awarded a partial sum. The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to specify the factual or legal grounds required for a valid appeal, instead merely reiterating the appellant's version of the facts, thus preventing the court from assessing any basis for overturning the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds: The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to specify the factual or legal grounds required for a valid appeal, instead merely reiterating the appellant's version of the facts, thus preventing the court from assessing any basis for overturning the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IAThe appeal was declared null based on this provision because its content did not meet the requirements for a valid cassation appeal.
Cited as a procedural basis allowing the Chamber to reject the appeal with a brief justification.
Cited to establish the applicability of Art. 313 bis CPC to the cassation procedure.
Cited in the preamble to the decision as the general legal framework for the cassation procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00075 · Lugano 20 luglio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 giugno 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 30 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 maggio 1997 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 614.95 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato che con istanza 6 maggio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, ora __________, e __________, titolari del salone da parrucchiere __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 614.95 oltre accessori a saldo della fattura n. __________emessa il 12 novembre 1996 per la fornitura di prodotti;
che le convenute si sono opposte all'istanza sostenendo che la merce fornita e oggetto della fatturazione controversa, non corrispondeva a quella ordinata;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, addebitando ad entrambe le parti una certa responsabilità (l'istante per non aver indicato chiaramente i termini di reclamo, le convenute per non aver ritornato la merce a loro dire diversa da quella ordinata) ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.–;
che con scritto 19 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione del mancato pagamento della pretesa avversaria;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 19 giugno 2000 di __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria