Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Procedural Requirements
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court's rejection of a claim for payment of an outstanding debt for vehicle maintenance services, where the debtor argued the work was covered by warranty and the claimant's failure to promptly report a defect absolved them of liability. The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to meet the procedural requirements for a cassation appeal, specifically by merely reasserting the appellant's factual version of events without specifying or illustrating concrete grounds of law or fact regarding any alleged error in the lower court's assessment of evidence or application of law, thus rendering the decision unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Procedural Requirements: The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to meet the procedural requirements for a cassation appeal, specifically by merely reasserting the appellant's factual version of events without specifying or illustrating concrete grounds of law or fact regarding any alleged error in the lower court's assessment of evidence or application of law, thus rendering the decision unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal void (nullo) because it did not meet the formal requirements for a recourse in cassation.
Applied to determine that costs follow the event (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00066 · Lugano 5 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 giugno 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 31 maggio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 728.85 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 gennaio 1999 il __________ -ora __________ - ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 728.85 a saldo delle fatture emesse il 16 e 22 ottobre 1998 per prestazioni svolte su un veicolo di proprietà di quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che le prestazioni fatturate, con le quali l'istante ha eliminato un difetto del veicolo, erano coperte da garanzia e sarebbero state assunte dalla ditta __________ se l'istante avesse notificato tempestivamente il difetto come di sua competenza;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati dall'istante non sono stati assunti dalla ditta __________ per negligenze addebitabili all'istante, ha respinto l'istanza;
che con atto ricorsuale 9 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 22 luglio 2000 la controparte chiede la conferma del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione della correttezza del suo agire e del benfondato della sua richiesta di pagamento;
che il solo fatto per il primo giudice di aver preferito la tesi difensiva del convenuto, peraltro suffragata dallo scritto 2 giugno 1999 di __________, piuttosto che quella dell'istante, non basta certo per ritenere errata e tantomeno arbitraria la sua decisione;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 9 giugno 2000 di __________ è nullo.
2. Tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 60.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria