Appeal Regarding Jurisdiction Over Lease Dispute Judgment Against Absent Tenant
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal challenging a lower court's decision that awarded a landlord outstanding lease-related expenses, such as unpaid phone bills and cleaning fees, against a tenant who did not appear in the initial proceedings. The appellate court, recognizing that the claim arose directly from a tenancy relationship, reasoned that the subject matter fell under the statutory exclusion of jurisdiction for the lower court (Justice of the Peace) concerning lease disputes; therefore, the initial judgment was void due to the court's lack of subject-matter competency, which the appellate court was obligated to review ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 cpv. 2 lett. b LOG, Art. 327 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, art. 327 segg. CPC, art. 97 n. 3 CPC; Appeal Regarding Jurisdiction Over Lease Dispute Judgment Against Absent Tenant: The appellate court, recognizing that the claim arose directly from a tenancy relationship, reasoned that the subject matter fell under the statutory exclusion of jurisdiction for the lower court (Justice of the Peace) concerning lease disputes; therefore, the initial judgment was void due to the court's lack of subject-matter competency, which the appellate court was obligated to review ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision is based on the cited articles governing the cassation appeal procedure, leading to the nullity of the lower court's judgment.
Although cited in the reasoning as the basis for the ground of appeal (incompetence), the broader 'art. 327 segg. CPC' is cited in the final section before the orders, and the first order is based on a ground that falls under Art. 327 (incompetence is mentioned as a ground in the reasoning).
Mentioned in the reasoning as supporting the nullity of acts issued by an incompetent judge, which is the basis for Order 1.
Cited in the reasoning to establish the court's power to review procedural prerequisites, which leads to the finding of material incompetence.
Cited in the reasoning to establish the material incompetence of the lower court judge regarding lease disputes.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00059 · Lugano 6 giugno 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 febbraio 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 agosto 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 288.- oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ -con il quale aveva concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà nel Comune di __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 288.-, importo corrispondente al saldo dovutogli per spese sorte in relazione al rapporto di locazione (mancato pagamento di bollette del telefono e spese di pulizia);
che con sentenza 16 febbraio 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Lugano, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il
diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che poiché la vertenza che oppone le parti ha per oggetto il preteso mancato pagamento di spese derivanti dal rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5);
che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano è nulla.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria