Appeal Dismissed for Failure to State Grounds for Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal seeking payment for storage services rendered between 1995 and 1999, where the lower court partially granted the claim, awarding the service provider the storage costs up to October 1997. The appellate court dismissed the appeal as void because the appellant failed to comply with the procedural requirement of providing specific factual and legal grounds detailing the errors in the lower court's findings of fact or application of law, instead merely reiterating the claim's merit and the inadmissibility of the opposing party's exceptions, making it impossible to assess the basis for annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds for Reversal: The appellate court dismissed the appeal as void because the appellant failed to comply with the procedural requirement of providing specific factual and legal grounds detailing the errors in the lower court's findings of fact or application of law, instead merely reiterating the claim's merit and the inadmissibility of the opposing party's exceptions, making it impossible to assess the basis for annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null because it did not meet the formal requirements for a valid appeal as stipulated in this article.
Cited as the procedural basis allowing the court to decide on the rejection of the appeal without notification to the opposing party because it was inadmissible.
Cited as the basis for allocating legal costs following the principle of 'soccombenza' (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00051 · Lugano 30 maggio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 maggio 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 19 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 novembre 1999 nei confronti di
__________ (patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'733.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 4 novembre 1999 la ditta __________, che si occupa di traslochi e trasporti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'733.- a saldo di diverse fatture emesse per il deposito di mobilio di appartenenza di quest'ultimo, per il periodo dal 1°gennaio 1995 al 31 agosto 1999;
che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 1'876.15 (importo corrispondente al deposito per il periodo 1995-ottobre 1996);
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la durata del contratto di deposito dal 1°gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, ha condannato il convenuto a pagare i costi di deposito relativi a questo periodo, accogliendo di conseguenza l'istanza limitatamente a fr. 3'987.65 oltre interessi del 5% dal 4 ottobre 1999;
che con scritto 18 maggio 2000 la ditta __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 maggio 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire sommariamente il benfondato della sua pretesa e l'inammissibilità delle eccezioni di controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 18 maggio 2000 di __________ è nullo.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria