Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court ruling that upheld a creditor's claim for CHF 2,058 plus accessories related to semi-private hospital expenses incurred by the debtor. The appellate court dismissed the appeal as null and void because the appellant failed to specify the factual and legal grounds for cassation as required by procedural rules, merely reiterating the opposition to the original debt claim, making it impossible to review the basis for annulling the challenged judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The appellate court dismissed the appeal as null and void because the appellant failed to specify the factual and legal grounds for cassation as required by procedural rules, merely reiterating the opposition to the original debt claim, making it impossible to review the basis for annulling the challenged judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the requirements for a valid appeal, which were not met, leading to the nullity declared in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the procedural basis for applying Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure, although this article itself isn't the direct ground for nullity.
Cited in the reasoning as the basis for the court's ability to rule on the inadmissibility/nullity without consulting the counterparty, which underlies the final decision.
General reference to the procedural articles governing the cassation appeal, under which the decision is rendered.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00035 · Lugano 10 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 marzo 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 9 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da
__________ rappr. dall'__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’058.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 febbraio 2000 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’058.- a saldo della fattura 18 giugno 1997 (doc. C) emessa per spese varie relative alla degenza ospedaliera in camera semi-privata del convenuto, avvenuta dal 9 al 15 giugno 1997;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinte in quanto infondate le contestazioni del convenuto, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 28 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 marzo 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 28 marzo 2000 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria