Appeal Void for Procedural Non-Compliance in Repair Payment Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's partial rejection of their claim for payment of repair services on an agricultural machine, where the lower court excused payment for the first invoice because the initial repair attempt did not definitively resolve the stated problem, while granting the remainder of the claim based on a subsequent invoice. The appellate court declared the appeal void because the filing failed to comply with procedural requirements, specifically lacking the necessary statement of factual and legal grounds, instead merely reiterating the appealing party's version of events without demonstrating any error in the lower court's factual findings or application of law, making it impossible to assess the merits of the requested annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 66 CPC; Appeal Void for Procedural Non-Compliance in Repair Payment Dispute: The appellate court declared the appeal void because the filing failed to comply with procedural requirements, specifically lacking the necessary statement of factual and legal grounds, instead merely reiterating the appealing party's version of events without demonstrating any error in the lower court's factual findings or application of law, making it impossible to assess the merits of the requested annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the preamble ('richiamati gli art. 327 segg. CPC') and used to establish the inadmissibility (nullity) of the appeal based on formal requirements.
Cited generally in the preamble to the decision, indicating the procedural framework under which the case was judged (resulting in the declaration of nullity).
The obligation to pay court costs is imposed on the appellant, which corresponds to cost provisions.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00033 · Lugano 30 maggio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 21 marzo 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 7 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 aprile 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento e di fr. 573.90 nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Riviera, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 aprile 1999 la ditta __________, specializzata nella riparazione di macchine agricole, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 573.90 a saldo di due fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti al trattore di quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione della riparazione da parte dell'istante;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute fondate le contestazioni del convenuto secondo il quale il primo intervento dell'istante, oggetto della fattura 12 maggio 1998 (per fr. 280.-), non è stato idoneo a risolvere in modo definitivo i problemi lamentati al motorino di avviamento del trattore, ha esonerato il convenuto dal pagamento di questa fattura, mentre ha accolto l'istanza per la differenza di fr. 293.90 richiesta a saldo della successiva fattura 5 agosto 1998;
che con scritto 21 marzo 2000 l'istante è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 marzo 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione dei fatti, della quale non si ha peraltro nessuna traccia nelle risultanze istruttorie e tantomeno nel verbale d'udienza;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede, mentre il carico delle spese segue la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2000 di __________ è nullo.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria