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16.2000.15 • TRAC TI 16.2000.15 Generato dall'IA

Creditor Payment Affirmation After Debt Settlement Challenge Dismissal

Numero d'incarto 16.2000.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed a civil cassation appeal challenging a lower court's judgment which awarded a creditor payment of a remaining balance of approximately 447.25 plus interest, holding that the appellant failed to demonstrate grounds for annulment, specifically regarding the alleged arbitrary evaluation of evidence concerning whether a 1,500 payment constituted the full settlement of the debt. The court reasoned that the appellant was precluded from raising arguments not presented during the initial hearing because their request for postponement was denied as untimely, and since the creditor sufficiently proved the debt amount and the appellant failed to meet the burden of proving the payment was a final settlement, the lower court's decision, based on the documented evidence presented by the creditor, was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 136 cpv. 2 CPC, Art. 8 CC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Creditor Payment Affirmation After Debt Settlement Challenge Dismissal: The court reasoned that the appellant was precluded from raising arguments not presented during the initial hearing because their request for postponement was denied as untimely, and since the creditor sufficiently proved the debt amount and the appellant failed to meet the burden of proving the payment was a final settlement, the lower court's decision, based on the documented evidence presented by the creditor, was upheld.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento civile motivi di cassazione bilancia dei pagamenti arbitraggio finanziario ritiro delle conclusioni civili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles are cited as the basis for the decision to reject the appeal (cassation appeal).

art. 148 CPC

This article is cited as the basis for ordering the costs of the proceedings.

LTG

This law is cited in conjunction with Art. 148 CPC as the basis for ordering the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00015 · Lugano 3 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 febbraio 2000 presentato da

__________ rappr. da __________ contro

la sentenza 21 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 gennaio 1998 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.25 oltre interessi nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell'UE di

Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 gennaio 1998 il __________ -ora __________ - ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.25 a saldo della fattura emessa il 13 agosto 1996 per prestazioni svolte su un veicolo di proprietà di quest'ultima;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto liquidate le pretese di parte istante con il versamento a saldo dell'importo di fr. 1'500.-;

che con scritto 23 febbraio 2000, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte chiede la conferma del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che poiché la richiesta di rinvio dell'udienza 7 luglio 1998 è stata respinta dal giudice in quanto tardiva (art. 136 cpv. 2 CPC), la parte convenuta -che non ha presenziato alla discussione fissata per l'8 luglio 1998- deve essere considerata preclusa e la causa decisa sulla base della sola documentazione prodotta dall'istante;

che pertanto non possono essere prese in considerazione le argomentazioni e contestazioni esposte dalla convenuta nell'ambito dell'istanza di rinvio e neppure quelle proposte dall'istante nella sua presa di posizione scritta dell'8 luglio 1998 ossia al di fuori del contraddittorio tenuto dal giudice;

che come correttamente concluso dal primo giudice l'istante, facendo fronte all'onere della prova che le competeva giusta l'art. 8 CC, ha sufficientemente comprovato il proprio credito di complessivi fr. 1'947.25, dedotto l'acconto di fr. 1500.-;

che per quanto attiene alla natura di questo versamento, come giustamente rilevato dal primo giudice, spettava alla convenuta dimostrare trattarsi del saldo, prova che questa non ha portato;

che anche la pretesa pattuizione della spesa per soli fr. 1'200.-- non risulta dimostrata dalla convenuta preclusa, accordo che comunque concerneva unicamente una parte dei lavori (cfr. lettera 15 ottobre 1997 dell'istante);

che in merito alla modifica dell'orario dell'udienza (fissata con ordinanza 24.06.1998) poiché la convenuta ammette nella sua richiesta di rinvio l'impossibilità di parteciparvi sia durante l'orario inizialmente previsto (14.00) che in quello anticipato (11.00), non merita di essere approfondita la questione sollevata circa la correttezza di quest'anticipazione;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 8 febbraio 2000 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 60.-

b) spese fr. 40.-

fr. 100.-

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria