Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Appeal Requirements
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted an opposing party the requested payment of approximately 1,015.90 francs plus interest, which related to unpaid construction work for a grave site, after the appellant failed to contest the initial claim. The appellate court dismissed the appeal as void because the filing did not meet statutory requirements for a cassation appeal, as it merely expressed the intent to appeal without stating the specific factual or legal grounds or specifying the alleged error in the lower court's judgment, making it impossible to review the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Appeal Requirements: The appellate court dismissed the appeal as void because the filing did not meet statutory requirements for a cassation appeal, as it merely expressed the intent to appeal without stating the specific factual or legal grounds or specifying the alleged error in the lower court's judgment, making it impossible to review the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the requirements for a valid appeal in cassation, which justifies the court's finding that the appeal was null.
This procedural rule allows the court to reject the appeal by simplified reasoned decision because it was inadmissible.
This provision governs the allocation of court costs, which were imposed on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00116 · Lugano 24 novembre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il "ricorso" 8 novembre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 settembre 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'015.90 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Blenio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 2000 l'impresa di costruzioni __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'015.90 a saldo della fattura 12 aprile 1999 emessa per le proprie prestazioni in relazione alla sistemazione della tomba della defunta __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 8 novembre 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria