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16.2000.116 • TRAC TI 16.2000.116 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Appeal Requirements

Numero d'incarto 16.2000.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that granted an opposing party the requested payment of approximately 1,015.90 francs plus interest, which related to unpaid construction work for a grave site, after the appellant failed to contest the initial claim. The appellate court dismissed the appeal as void because the filing did not meet statutory requirements for a cassation appeal, as it merely expressed the intent to appeal without stating the specific factual or legal grounds or specifying the alleged error in the lower court's judgment, making it impossible to review the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Appeal Requirements: The appellate court dismissed the appeal as void because the filing did not meet statutory requirements for a cassation appeal, as it merely expressed the intent to appeal without stating the specific factual or legal grounds or specifying the alleged error in the lower court's judgment, making it impossible to review the merits of the case.

Parole chiave

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motivi di cassazione requisito legale esame nel merito legittimazione a ricorrere ricorso per carenza insinuazione del credito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 2 CPC

This provision defines the requirements for a valid appeal in cassation, which justifies the court's finding that the appeal was null.

art. 313 bis CPC

This procedural rule allows the court to reject the appeal by simplified reasoned decision because it was inadmissible.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of court costs, which were imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00116 · Lugano 24 novembre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il "ricorso" 8 novembre 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 settembre 2000 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'015.90 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Blenio, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 2000 l'impresa di costruzioni __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'015.90 a saldo della fattura 12 aprile 1999 emessa per le proprie prestazioni in relazione alla sistemazione della tomba della defunta __________;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con scritto 8 novembre 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria