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16.2000.114 • TRAC TI 16.2000.114 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Fee Collection Enforcement

Numero d'incarto 16.2000.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that upheld an objection dismissal in an enforcement proceeding concerning the collection of judicial fees and costs based on a final decree. The appellate court dismissed the appeal as void because the filing failed to specify the factual and legal grounds required for a valid appeal for cassation under the relevant civil procedure code; specifically, the appellant improperly attacked the decision of a different judicial authority and raised issues outside the scope of the current review, precluding the court from assessing any grounds for annulment under the controlling statutes.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Fee Collection Enforcement: The appellate court dismissed the appeal as void because the filing failed to specify the factual and legal grounds required for a valid appeal for cassation under the relevant civil procedure code; specifically, the appellant improperly attacked the decision of a different judicial authority and raised issues outside the scope of the current review, precluding the court from assessing any grounds for annulment under the controlling statutes.

Parole chiave

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ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione riscossione di tasse censure procedurali sindacato giurisdizionale decisione d'esecuzione codice di diritto processuale civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

Used to declare the appeal null and void (nullo) due to deficient content.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general legal basis for the cassation appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00114 · Lugano 23 novembre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 8 novembre 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 3 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 settembre 2000 da

__________ (rappr. dalla __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 28 settembre 2000 lo __________ ha chiesto, per il tramite della __________, il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 200.–, importo corrispondente alle tasse e spese di giustizia poste a carico di quest'ultima con decreto 7 febbraio 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, regolarmente passato in giudicato;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione non essendosi presentata all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 8 novembre 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace censura la decisione e il comportamento del Pretore, propone cioè questioni che esulano sia dal merito della decisione impugnata, sia dalle competenze di questa Camera;

che per quanto attiene alle contestazioni circa presunti vizi nella notifica del PE –che la ricorrente ammette comunque di aver ricevuto ancorché "in modo coatto"– queste andavano se del caso proposte mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti;

che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l'annullamento del giudizio impugnato nell'ambito dell'art. 327 CPC;

che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria