Piano Restoration Fee Dispute and Failed Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought payment of outstanding fees for piano restoration work, but the lower court rejected the claim because the appellant failed to prove the debt, having been absent from the hearing. The appellate court dismissed the subsequent appeal for cassation because the filing did not meet the procedural threshold required for such an appeal, as it failed to specify the factual or legal grounds or criticisms against the lower court's decision, merely excusing the absence and restating the payment claim, thus rendering the appeal null and void under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Piano Restoration Fee Dispute and Failed Cassation Appeal: The appellate court dismissed the subsequent appeal for cassation because the filing did not meet the procedural threshold required for such an appeal, as it failed to specify the factual or legal grounds or criticisms against the lower court's decision, merely excusing the absence and restating the payment claim, thus rendering the appeal null and void under the relevant civil procedure code articles.
Parole chiave
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Generato dall'IAThe appeal was rejected as null based on this provision due to non-compliance with formal requirements.
This provision is cited in conjunction with Art. 313 bis CPC regarding the possibility of rejecting the appeal without notification to the counterparty.
This provision allows the Chamber to decide on the rejection of the appeal with a brief justification without notifying the counterparty when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded.
These provisions are cited as the general basis for the cassation procedure in which the decision is rendered.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00109 · Lugano 7 novembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 ottobre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 9 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 luglio 2000 nei confronti di
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'122.65 nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di
Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'122.65 a saldo della fattura emessa il 15 dicembre 1999 per lavori di restauro di un pianoforte commissionatigli da quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando in particolare la legittimazione attiva dell'istante, non avendo concluso alcun contratto con quest'ultima, nonché l'esistenza del credito fatto valere in giudizio avendo egli pagato l'intervento in discussione a __________ al quale era stato personalmente richiesto;
che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo l'istante, assente alla discussione, comprovato il suo credito;
che con atto ricorsuale 27 ottobre 2000, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), __________, gerente della società istante, è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 27 ottobre 2000 del ricorrente alla Pretura (e da questa giustamente trasmesso alla Camera di cassazione civile) non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a scusare la propria assenza all'udienza e a ribadire la legittimità della sua richiesta di pagamento;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso -a prescindere dalla legittimazione del ricorrente che appare agire in proprio nomedeve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 2000 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria