Appeal Dismissed: Execution Venue Not Governed by Contractual Forum Selection Clause
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the provisional rejection of their opposition to an execution proceeding, arguing that the lower court lacked territorial jurisdiction based on a forum-selection clause in a prior contract. The court dismissed the appeal, reasoning that the execution was based on a separate, direct acknowledgment of debt, which superseded any forum selection clause in the underlying contract, and further, that in summary proceedings for the rejection of opposition, the mandatory exclusive venue is the debtor's domicile under relevant execution law, irrespective of contractual stipulations for ordinary actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 LEF, Art. 84 LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, OTLEF; Appeal Dismissed: Execution Venue Not Governed by Contractual Forum Selection Clause: The court dismissed the appeal, reasoning that the execution was based on a separate, direct acknowledgment of debt, which superseded any forum selection clause in the underlying contract, and further, that in summary proceedings for the rejection of opposition, the mandatory exclusive venue is the debtor's domicile under relevant execution law, irrespective of contractual stipulations for ordinary actions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defining the exclusive venue for summary oppositions was used implicitly in dismissing the appellant's claim regarding territorial incompetence based on a contract's choice of forum.
Cited in the reasoning section to justify the court's power to reject the appeal summarily without notifying the counterparty, although this article is not explicitly in the final numbered orders, the context suggests its application informed the final decision structure.
Cited in the reasoning section as the basis for applying Article 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Cited in the preamble to the pronouncement regarding the allocation of court costs.
Cited in the preamble to the pronouncement regarding the allocation of court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00106 · Lugano 23 novembre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2000 presentato da
__________ Contro
la sentenza 10 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 settembre 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 5 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'078.10;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nello scritto 29 giugno 2000 con il quale l'escusso si è riconosciuto debitore nei confronti di __________ della somma posta in esecuzione, ha accolto l'istanza, peraltro rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente eccepisce soltanto l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenuto che nel contratto concluso con la ditta __________ di __________ -per conto della quale agirebbe l'istantele parti hanno previsto quale foro competente quello di __________;
che la censura ricorsuale è del tutto infondata ritenuto che il riconoscimento di debito sul quale si basa la presente esecuzione non è il contratto che il ricorrente sostiene di aver concluso con la ditta __________ bensì l'impegno che lo stesso ha sottoscritto il 1° luglio 2000 direttamente con la procedente e nel quale ha riconosciuto di dovere a quest'ultima la somma di fr. 2'078.10 (importo esigibile a dipendenza del mancato puntuale pagamento delle rate pattuite);
che anche qualora l'esecuzione si fosse fondata su un contratto concluso con la ditta __________ che prevedesse il foro di __________, va rilevato che simile proroga varrebbe unicamente per le cause ordinarie, ma non per quelle sommarie di rigetto dell'opposizione per le quali l'art. 46 LEF prevede quale foro esclusivo quello del domicilio del debitore (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 18 e 19 ad art. 84 LEF);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 22 ottobre 2000 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della gurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria