Creditor Payment Upheld After Defendant's Default and Rejected Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted a creditor the requested payment for an outstanding credit card balance after the defendant failed to appear at the hearing, despite claiming hospitalization as an excuse. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the defendant's absence could only be justified by a formal request for postponement or notification of the impediment to the court, neither of which occurred, thus upholding the first judge's finding that the creditor's claim was sufficiently proven by the submitted documentation and that the appellant's right to be heard was not violated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 372 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Creditor Payment Upheld After Defendant's Default and Rejected Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the defendant's absence could only be justified by a formal request for postponement or notification of the impediment to the court, neither of which occurred, thus upholding the first judge's finding that the creditor's claim was sufficiently proven by the submitted documentation and that the appellant's right to be heard was not violated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the court's decision regarding the appeal (although the final rejection relies on the merits).
Cited in the reasoning for deciding the rejection without notification to the counterparty, which informs the procedural approach taken.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00103 · Lugano 23 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 11 ottobre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 3 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
27 luglio 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'849.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di San Gallo, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'849.- oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;
che con sentenza 3 ottobre 2000 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con scritto 11 ottobre 2000 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che il fatto per il ricorrente di non aver potuto presenziare all'udienza del 25 settembre 200 in quanto ospedalizzato, avrebbe potuto giustificare un rinvio della stessa, ciò che presupponeva in ogni caso la presentazione di una domanda processuale in tal senso o, al limite, la comunicazione dell'impedimento all'autorità giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 136, m. 1), incombenti cui il ricorrente non ha fatto capo, pur essendo a conoscenza della citazione fin dai primi giorni di agosto;
che poiché il ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di rinvio dell'udienza, la sua assenza non può essere giustificata e tantomeno è ipotizzabile nell'operato del primo giudice una lesione del suo diritto di essere sentito;
che per quanto attiene alla richiesta di nomina di un difensore di cui allo scritto 22 agosto 2000 del ricorrente, va rilevato che contrariamente a quanto da questi preteso la sua richiesta è stata debitamente evasa dalla Pretura il 31 agosto successivo;
che abbondanzialmente può essere ancora osservato che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente non è motivo atto a sanare l'esito del procedimento, sia perché è acquisita la facoltà del diritto processuale cantonale di prescrivere -come fa l'art. 117 CPC- l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per lo svolgimento dei processi (DTF 83 III 58 e DTF
102 Ia 35 - 38), sia perché il ricorrente vi è stato esplicitamente reso attento;
che quindi il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 11 ottobre 2000 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria