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16.2000.101 • TRAC TI 16.2000.101 Generato dall'IA

Vacation Home Lease Termination Suit Fails Due to Lack of Written Contract

Numero d'incarto 16.2000.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought damages for the premature termination of a vacation home lease, but the lower court dismissed the claim because the claimant failed to prove the existence of a contract or any resulting damages, noting that the lease was expressly conditioned on the tenant's signature and faxed confirmation, which were never provided. The appellate court upheld this decision, finding no arbitrary evaluation of evidence as alleged in the appeal, because the failure to meet the required written form meant the contract never perfected, and furthermore, the appellant's argument regarding pre-contractual liability could not be considered as it constituted a new claim raised for the first time on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Vacation Home Lease Termination Suit Fails Due to Lack of Written Contract: The appellate court upheld this decision, finding no arbitrary evaluation of evidence as alleged in the appeal, because the failure to meet the required written form meant the contract never perfected, and furthermore, the appellant's argument regarding pre-contractual liability could not be considered as it constituted a new claim raised for the first time on appeal.

Parole chiave

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disdetta del contratto di locazione risarcimento contrattuale del danno difetto di sottoscrizione coinquilino contratto di amministrazione d'immobili omesso versamento della cauzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for the entire cassation appeal procedure which was ultimately rejected.

art. 313 bis CPC

Cited as the procedural basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal with a brief motivation without notifying the counterparty.

art. 148 CPC

Cited as the basis for the allocation of costs following the outcome of the decision (rejection).

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00101 · Lugano 30 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 ottobre 2000 presentato da

__________ Contro

la sentenza 22 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 dicembre 1999 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, domanda

respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 dicembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.- a titolo di risarcimento danni in relazione alla rescissione anticipata da parte del convenuto del contratto avente per oggetto la locazione di una casa di vacanze di proprietà dell'istante, situata a __________;

che il convenuto, ancorché regolarmente citato, non è comparso all'udienza;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertato che tra le parti non si è perfezionato nessun contratto e che l'istante neppure ha provato il danno fatto valere in causa, ha respinto l'istanza;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto provata la conclusione di un contratto tra le parti e l'intempestiva rescissione del medesimo da parte del convenuto;

che secondo l'art. 5 della Convenzione di Lugano il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (quale lo è la __________) può essere citato in un altro Stato contraente;

che è pertanto data la competenza dei Tribunali svizzeri a dirimere la vertenza, non essendo comunque stato contestato il foro del Circolo del Ceresio;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nella sentenza del giudice di pace non sono ravvisabili gli estremi del motivo di cassazione invocato;

che infatti la conclusione del primo giudice, che ha respinto le pretese dell'istante non avendo questi comprovato la violazione del contratto, mancando in particolare la prova del medesimo, nonché il danno fatto valere in giudizio, trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie, in specie nelle prove documentali;

che dalle stesse, in particolare dallo scritto 12 marzo 1999 dell'istante, risulta che il perfezionamento del contratto di locazione era condizionato a due condizioni: alla firma da parte dell'inquilino del formulario contrattuale e dalla notifica di quella sottoscrizione il giorno stesso per fax;

che con questa clausola l'istante ha voluto assoggettare il contratto alla forma scritta;

che non avendo il convenuto ossequiato a tale requisito di forma, il contratto non si è perfezionato, da qui la corretta reiezione da parte del giudice di pace della pretesa risarcitoria dell'istante per violazione contrattuale;

che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di accertare una responsabilità pre-contrattuale a carico del convenuto, la stessa deve essere disattesa siccome proposta per la prima volta in questa sede, quindi in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che il ricorso deve così essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 ottobre 2000 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria