Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2000.100 • TRAC TI 16.2000.100 Generato dall'IA

Appellant Fails to Justify Absence from Hearing on Professional Fees

Numero d'incarto 16.2000.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court decision that granted the claimant payment for professional services rendered concerning a business license application, noting the appellant did not attend the hearing where the decision was made. The appellant argued the absence was due to a sudden trip abroad related to her mother's urgent surgery, which caused her distress and failure to notify the court, thereby violating her right to be heard. The court rejected the appeal, reasoning that the severe illness of a third party, without a formal request for postponement or communication of the impediment to the court beforehand, does not typically constitute a legally justifiable reason for absence under procedural rules, meaning the appellant's right to be heard was not violated as she was properly cited but failed to appear or request continuance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 329 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC; Appellant Fails to Justify Absence from Hearing on Professional Fees: The appellant argued the absence was due to a sudden trip abroad related to her mother's urgent surgery, which caused her distress and failure to notify the court, thereby violating her right to be heard. The court rejected the appeal, reasoning that the severe illness of a third party, without a formal request for postponement or communication of the impediment to the court beforehand, does not typically constitute a legally justifiable reason for absence under procedural rules, meaning the appellant's right to be heard was not violated as she was properly cited but failed to appear or request continuance.

Parole chiave

Generato dall'IA
audizione delle parti diritti procedurali assenza ingiustificata pagamento in mano di terzi ritardo ingiustificato difetto di motivazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 CPC

The cost provision cited in the dispositive to determine that costs follow the event (loser pays) for the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2000.00100 · Lugano 18 ottobre 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 29 settembre 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 luglio 2000 da

__________ (patr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'150.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 11 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'150.– a saldo della nota emessa il 18 marzo 1999 per le prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultima in relazione all’apertura di un esercizio pubblico a __________ (__________);

che con il querelato giudizio il segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio–Sud, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato alla discussione;

che con atto ricorsuale 29 settembre 2000 ____________________ è insorta contro il predetto giudizio: dopo aver descritto il rapporto sorto con la controparte, la ricorrente afferma di non aver potuto partecipare all’udienza del 13 settembre 2000, avendo dovuto partire urgentemente per la Liguria dove sua madre sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico: in particolare espone che il suo stato d'animo, turbato a causa della salute della madre, è stato causa dell'omesso avvertimento alla Pretura (essa è partita il giorno 10 settembre) di non poter presenziare all'udienza;

che, non avendo potuto esporre al giudice le proprie ragioni e prove, ritiene "ingiusta" nei suoi confronti la sentenza impugnata;

che a prescindere dal rispetto dei presupposti formali per presentare ricorso per cassazione (art. 329 CPC), dal testo del medesimo è possibile stabilire che il motivo di cassazione implicitamente invocato è quello di cui all'art. 327 lett. e CPC;

che tuttavia –in linea di principio– la malattia dalla madre, con conseguente assenza della convenuta all’estero dal 10 al 15 settembre 2000, non costituisce un impedimento tale da giustificare la sua assenza all’udienza del 13 settembre 2000;

che infatti la malattia quale causa di assenza da un'udienza giudiziaria è, a determinate condizioni, solo quella che colpisce la parte stessa o il suo patrocinatore (art. 136 cpv. 1 CPC);

che ciò non esclude la possibilità che, in casi particolari, il giudice accordi il rinvio di un'udienza anche per altri motivi gravi, ma ciò presuppone in ogni caso la presentazione di una domanda processuale in tal senso o, al limite, la comunicazione dell'impedimento all'autorità giudiziaria (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 136, m. 1);

che poiché la ricorrente ammette di aver omesso ogni attività nei confronti della Pretura prima dell'udienza e poiché non sostiene di non essere stata citata regolarmente al contraddittorio, non sono dati i presupposti della lesione del

diritto di essere sentita;

che, non essendosi attuato il motivo di cassazione invocato, il ricorso dev'essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CP, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 2000 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria