Creditor Execution Against Debtor's Failure to Collect Registered Summons
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court granted a creditor's request to definitively reject a debtor's objection to an execution proceeding initiated for the collection of a personal social security contribution, relying on a final executive decision as the basis for the debt. The debtor appealed, claiming they were unable to attend the hearing because the summons did not reach them, but the court dismissed the appeal, reasoning that the summons was correctly sent via registered mail to the debtor's domicile, and the failure to collect it was the debtor's fault, meaning their right to be heard was not violated according to established jurisprudence regarding the deemed notification of registered mail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Creditor Execution Against Debtor's Failure to Collect Registered Summons: The debtor appealed, claiming they were unable to attend the hearing because the summons did not reach them, but the court dismissed the appeal, reasoning that the summons was correctly sent via registered mail to the debtor's domicile, and the failure to collect it was the debtor's fault, meaning their right to be heard was not violated according to established jurisprudence regarding the deemed notification of registered mail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cites these articles as the basis for proceeding with the judgment regarding the appeal.
This article allows the Chamber to reject the appeal with a brief justification without notifying the opposing party, although it was not the primary basis for the decision itself, it is mentioned in the reasoning before the final orders.
This article confirms the applicability of art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00001 · Lugano 17 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 dicembre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 5 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________dell'UEF di Cevio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 397.80, corrispondenti al contributo personale dovuto per il 1997;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi AVS 24 dicembre 1998 regolarmente passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 18 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare all'udienza non essendole pervenuta la relativa citazione;
che al ricevimento dell'istanza 11 ottobre 1999 il giudice di pace, con ordinanza
18 ottobre 1999, ha citato le parti all’udienza di discussione per il successivo
19 novembre;
che la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita il 20 ottobre 1999 mediante invio raccomandato n. __________al domicilio della ricorrente, di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;
che il mancato ritiro della citazione deve quindi essere addebitato alla ricorrente senza che questa possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita e tantomeno ottenere che venga indetta una nuova udienza;
che infatti in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 116 Ia
90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 1);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 18 dicembre 1999 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria