Appeal Dismissed for Untimely Filing in Execution Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that provisionally upheld an objection to an execution proceeding concerning the collection of CHF 1,000 for advertising expenses, where the debtor disputed her liability. The appellate court dismissed the appeal because it was filed after the mandatory ten-day deadline for such appeals in execution and bankruptcy matters, as the appellant personally collected the decision on November 16, 2000, making the December 7, 2000 filing untimely according to the commencement of the appeal period following the decision's notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Execution Proceeding: The appellate court dismissed the appeal because it was filed after the mandatory ten-day deadline for such appeals in execution and bankruptcy matters, as the appellant personally collected the decision on November 16, 2000, making the December 7, 2000 filing untimely according to the commencement of the appeal period following the decision's notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the decision to decide with short motivation regarding the inadmissibility of the appeal.
Cited in relation to the application of Art. 313 bis CPC for the procedure of appeal by reference.
Cited in the reasoning to establish the 10-day appeal deadline, which was exceeded, leading to the finding of tardiness.
Cited in the reasoning to establish the start date of the appeal deadline.
Cited as the general procedural basis upon which the decision is issued.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00133 · Lugano 11 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 novembre 2000 del Giudice di pace supplente del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 marzo 1997 da
__________ (ora avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 13 marzo 1997 __________–nel frattempo deceduta– ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'000.– corrispondenti alle spese relative a inserzioni pubblicitarie richieste dall'escussa nella pubblicazione "__________", domanda alla quale quest'ultima si è opposta contestando la sua legittimazione passiva;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella fattura 31 luglio 1995 sottoscritta dall'escussa, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 7 dicembre 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto, poiché da dichiarazione dell'Ufficio postale di __________ risulta che la ricorrente ha personalmente ritirato la decisione querelata il
16 novembre 2000, al momento dell’invio del ricorso (7 dicembre 2000 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 7 dicembre 2000 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria