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16.2000.00132 • TRAC TI 16.2000.00132 Generato dall'IA

Land Consolidation Contribution Enforcement Title Validity Appeal

Numero d'incarto 16.2000.00132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that rejected the definitive dismissal of an opposition to an execution proceeding initiated to collect contributions and adjustments related to a land consolidation project, with the core issue being whether the submitted documentation constituted a valid enforcement title under the relevant execution law. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the law governing land consolidation equated collection notices for contributions to enforcement titles, for definitive dismissal of opposition, the public entity's payment request must stem from a definitive decision adopted by an authority *iure imperii* that establishes, modifies, or extinguishes public law obligations, which the submitted resolution approving the project and the subsequent payment requests failed to demonstrate, thus affirming the lower court's finding that no valid enforcement title existed.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 124 CPC, Art. 81 LEF, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 124 cpv. 7 CPC; Land Consolidation Contribution Enforcement Title Validity Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the law governing land consolidation equated collection notices for contributions to enforcement titles, for definitive dismissal of opposition, the public entity's payment request must stem from a definitive decision adopted by an authority *iure imperii* that establishes, modifies, or extinguishes public law obligations, which the submitted resolution approving the project and the subsequent payment requests failed to demonstrate, thus affirming the lower court's finding that no valid enforcement title existed.

Parole chiave

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diritto fondiario decisione d'esecuzione diritto delle obbligazioni poteri pubblici eccezione di incostituzionalità revisione di una decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 80 LEF
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non potendo attribuire alla documentazione prodotta la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Art. 124 CPC
Il ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza in quanto non notificata per lettera raccomandata così come impone l'art. 124 CPC.
Art. 81 LEF
Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, non riconoscendo alla documentazione allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF.
Art. 124 cpv. 1 CPC
Per quanto attiene alle modalità di notifica della sentenza, l'art. 124 cpv. 1 CPC –che il ricorrente pretende essere stato violato dal primo giudice– prevede che la stessa avvenga, di regola, mediante invio postale raccomandato.
Art. 124 cpv. 7 CPC
Ciò a maggior ragione perché –nella fattispecie– la nullità della sentenza (art. 124 cpv. 7 CPC) potrebbe essere sollevata unicamente dalla parte che contesta di aver ricevuto l'atto senza che l’autorità riesca ad apportare la prova contraria (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art.
Art. 80 cpv. 2 cifra
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non potendo attribuire alla documentazione prodotta la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
Art. 28 LALEF
Nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected based on the cited articles concerning the grounds for cassation.

art. 148

Cited in the preamble to the ruling concerning the allocation of costs for the proceedings.

OTLEF

Cited in the preamble to the ruling concerning the allocation of costs for the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00132 · Lugano 02 aprile 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

la sentenza 23 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 ottobre 2000 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 12 ottobre 2000 il __________ o ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 511.55 oltre interessi e spese, importo corrispondente a quanto dalla stessa dovuto a titolo di conguagli e di anticipo sui contributi (fr. 450.– + fr. 61.65) nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni nel Comune di __________ che ha interessato le sue particella n. __________ e __________. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la risoluzione 20 agosto 1991 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto di nuovo riparto dei fondi del raggruppamento terreni nel Comune (doc. C), l'estratto del nuovo riparto relativo alle part__________ (doc. E) e __________ (doc. H) di proprietà dell'escussa, nonché le richieste di pagamento 24 marzo 2000 (doc. D), 6 giugno (doc. F) e 15 giugno 2000 (doc. G). L'escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'esistenza medesima del credito posto in esecuzione, peraltro dalla stessa tempestivamente contestato.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non potendo attribuire alla documentazione prodotta la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

3. Con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza in quanto non notificata per lettera raccomandata così come impone l'art. 124 CPC. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, non riconoscendo alla documentazione allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF.

Con osservazioni 8 gennaio 2001 la convenuta ha postulato la reiezione del ricorso eccependone pure la nullità dal punto di vista formale.

4. Preliminarmente va rilevato che gli errori di redazione e le imprecisioni contenute nel testo del ricorso non sono di natura tale da pregiudicarne la comprensione o la ricevibilità, ragione per la quale le censure sollevate dal ricorrente possono essere esaminate.

5. Per quanto attiene alle modalità di notifica della sentenza, l'art. 124 cpv. 1 CPC –che il ricorrente pretende essere stato violato dal primo giudice– prevede che la stessa avvenga, di regola, mediante invio postale raccomandato. Poiché tale modalità di notifica non è resa obbligatoria, non può certo essere censurato l'operato del giudice di pace che ha spedito la sentenza con invio semplice. Ciò a maggior ragione perché –nella fattispecie– la nullità della sentenza (art. 124 cpv. 7 CPC) potrebbe essere sollevata unicamente dalla parte che contesta di aver ricevuto l'atto senza che l’autorità riesca ad apportare la prova contraria (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 124 N. 427), ciò che non è evidentemente il caso in concreto avendo il ricorrente ricevuto la

sentenza del giudice di pace, tant'è che contro la medesima ha interposto tempestivo ricorso.

Su questo punto il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto senza ulteriori approfondimenti.

6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

7. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80).

Simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.

2 cifra 3 LEF). Nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF).

8. Contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, il fatto che l'art. 46 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (RL 7.3.2.1) parifichi a titolo esecutivo le bollette d'incasso dei contributi e dei crediti risultanti dai conguagli, non significa che queste bollette possano rivestire una qualsiasi forma, ovvero che qualsiasi richiesta di pagamento del __________ costituisca titolo esecutivo. Infatti, per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità "iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art.

55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; D. Staehelin, op.cit., n. 112, 116 e 119). Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario, ciò che deve risultare dall'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/Hertig in BlSchK 1986, p. 131; D. Staehelin, op.cit., n. 110 segg.).

9. Nel caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall'istante non risulta alcun documento che adempia ai requisiti sopra menzionati.

Gli estratti del nuovo riparto dei fondi doc. E (riferito alla part. __________ e peraltro neppure intestato all'escussa) e doc. H (riferito alla part __________), non possono essere considerati titoli esecutivi, trattandosi della descrizione dell'estensione e del valore dei fondi dell'escussa dopo il RT, mentre nei medesimi non figura nessuna indicazione atta ad orientare la destinataria sul carattere vincolante del documento(D. Staehelin, op.cit., n. 120). Inoltre, mancando negli estratti una qualsiasi indicazione circa i rimedi di diritto contro il calcolo del conguaglio posto a carico dell'escussa, non è neppure possibile concludere al carattere definitivo dei medesimi (Staehelin, op.cit., n. 127). Lo stesso dicasi per la richiesta di pagamento 24 marzo 2000 (doc. D), alla quale non può essere attribuita la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti (D. Staehelin, op.cit., n. 120). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che la procedura di raggruppamento terreni nel Comune di __________ si sia conclusa e che l’assegnazione dei terreni abbia assunto carattere definitivo (doc. C, E e F) come sembra essere il caso in concreto, non esonerava il Consorzio dall'obbligo di munirsi di un valido titolo esecutivo prima di procedere nei confronti dell'escussa, tant'è che lo stesso art. 46 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede la necessità di emanare una bolletta per l'incasso dei contributi.

10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali e dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, deve essere respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza.

11. A titolo abbondanziale, con riferimento alle disposizioni di legge indicate dal primo giudice, va rilevato che indipendentemente dal richiamo all'art. 68 LEF che non concerne la fattispecie, il primo giudice ha correttamente basato il proprio giudizio sull'art. 80 LEF e, escludendo la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha giustamente respinto l'istanza rendendo pertanto superfluo l'esame del benfondato delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escussa sulla base dell'art. 81 LEF.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________ un'indennità di fr. 50.– per questa sede.

3.

Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria