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16.2000.00130 • TRAC TI 16.2000.00130 Generato dall'IA

Claim for Unpaid Professional Services Dismissed on Evidentiary Grounds

Numero d'incarto 16.2000.00130
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sued for payment of CHF 2,000 plus interest for professional services rendered between November and December 1998, a claim the lower court rejected because the appellant failed to prove the debt, despite the services being invoiced; the appellant appealed, arguing the lower court erred by not admitting further evidence and by arbitrarily assessing the evidence because the respondent had not explicitly contested the invoice or the detailed services rendered. The appellate court dismissed the appeal, finding the claim regarding the right to be heard unfounded as the appellant failed to precisely indicate the relevant documents and the lower court's finding that the appellant failed to meet the burden of proof under Article 8 of the Civil Code was not arbitrary, given that the respondent contested the debt, claiming a prior payment covered all work, and the appellant offered no concrete counter-evidence to substantiate the remaining claim.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Claim for Unpaid Professional Services Dismissed on Evidentiary Grounds: The appellate court dismissed the appeal, finding the claim regarding the right to be heard unfounded as the appellant failed to precisely indicate the relevant documents and the lower court's finding that the appellant failed to meet the burden of proof under Article 8 of the Civil Code was not arbitrary, given that the respondent contested the debt, claiming a prior payment covered all work, and the appellant offered no concrete counter-evidence to substantiate the remaining claim.

Parole chiave

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fatture impagate prestazioni erogate prova di pagamento motivi probatori pagamento di interessi credito in esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the orders as the basis for the decision on the cassation appeal, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

Cited for the determination of costs.

LTG

Cited alongside Art. 148 CPC regarding the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00130 · Lugano 29 marzo 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 2000 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

la sentenza 27 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza

13 settembre 2000 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2000.‑ oltre interessi nonché il rigetto

in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di

Mendrisio, domande respinte dal primo giudice, esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 13 settembre 2000 __________

__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine

di ottenere il pagamento di fr. 2'000.‑ a saldo della propria nota

31 dicembre 1998 emessa per prestazioni professionali svolte

a favore di quest'ultima nella sua qualità di titolare della ditta

__________A, nel periodo da novembre a dicembre 1998 (doc. B). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di

aver incaricato l'istante unicamente per l'allestimento della

dichiarazione fiscale della ditta __________ per gli anni 1997/98, prestazioni che ella sostiene di aver pagato con il versamento di complessivi fr. 2'440.90 il 18 novembre 1998.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non ritenendo provata la pretesa dell'istante.

3. Con il presente tempestivo gravame l'Ufficio Contabile‑Fiduciario

__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere

e) e g) dell'art. 327 CPC. Per quanto attiene al diritto di essere

sentita (art. 327 lett. e CPC), la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver assunto agli atti le prove documentali da lei offerte a sostegno delle proprie allegazioni. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, non ammettendo la sua pretesa, nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta della fattura (doc. B) e della descrizione dettagliata delle prestazioni (doc. G).

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. La censura concernente la lesione del proprio diritto di essere sentita (art. 327 lett. e CPC) appare già ad un primo esame priva di fondamento. Basti osservare al proposito che, alludendo alla proposta produzione *di documentazione ad ulteriore comprova del lavoro svolto*, consistente in schede contabili, la ricorrente non riesce a essere più precisa nell'indicazione dei documenti e del loro contenuto che ne avrebbe determinato la rilevanza. Né di tale incidente processuale v'è traccia nel verbale d'udienza; anzi dal medesimo risulta che, mentre i documenti da A a F erano stati consegnati con l'istanza, il giudice ha ammesso agli atti il documento G, prodotto seduta stante: non v'è pertanto stata una chiusura dal giudice di pace alla produzione di documenti in sede di contraddittorio. Comunque, si prende atto che nell'esposizione della seconda censura ricorsuale (consid. 4) è la stessa società ricorrente a sostenere come la documentazione prodotta agli atti *sia sufficiente a comprovare la propria pretesa*; ciò che equivale ad ammettere l'irrilevanza di quell'ulteriore documentazione di cui il giudice avrebbe rifiutato la produzione.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del

Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

6.

L’art. 8 CC –che la ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

In concreto, spettava quindi all’istante provare di essere creditrice nei confronti della convenuta per l’importo rivendicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 35 e 36), ovvero provare che la fattura litigiosa corrispondeva alle prestazioni elencate nei doc. G1 e G2 e che le stesse esulassero da quanto la cliente aveva già onorato.

La conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe fatto fronte a quest’onere probatorio non è arbitraria. Va infatti rilevato che la convenuta si è opposta all'istanza, contestando integralmente il credito fatto valere in giudizio e sostenendo in particolare che il pagamento di fr. 2'440.90 da lei effettuato il 18 novembre 1998 sarebbe avvenuto "al saldo del dovuto allo __________ " (cfr. verbale 26 ottobre 2000) per l'incarico affidatole che consisteva nella preparazione e nell'inoltro della dichiarazione fiscale della ditta __________ per il biennio 1997/98 (cfr. verbale). Ebbene, a fronte di questa contestazione, l'istante non ha saputo proporre nessun elemento concreto di verifica del proprio credito, mancando quindi al proprio onere probatorio (art. 8 CC). Per quanto poi attiene al doc. G (1 e 2) sul quale l'istante pretende di fondare la propria pretesa, va rilevato che esso indica (come pro memoria interno dell'ufficio) l'esecuzione di determinate prestazioni nel periodo novembre/dicembre 1998, ossia di prestazioni che la convenuta non nega di aver ricevuto, ma che riconduce a operazioni connesse con la dichiarazione fiscale che l'istante si era impegnata a concludere oltre la data del pagamento del 18 novembre 1998 (cfr. verbale 26 ottobre 2000). Anche di fronte a quest'affermazione della convenuta in base alla quale tutte le prestazioni indicate risulterebbero saldate con il pagamento del 18 novembre 1998, l'istante non ha avuto nessuna reazione se non quella di ribadire la sua richiesta di pagamento.

7. Il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati dalla ricorrente, deve pertanto essere respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 dicembre 2000 __________ i è respinto.

2. Tassa di giustizia e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.‑, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione:

‑ __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace dei Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile dei Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria