Enforcement Upheld Against Re-argued Wage Claim Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary proceeding to definitively reject an opposition to an enforcement action based on a final judgment awarding unpaid wages, the court upheld the lower court's decision because the judgment constituted a valid enforcement title, given that previous appeals against it had been dismissed, and the debtor, in opposing the enforcement, failed to prove any of the limited exceptions permitted under enforcement law (such as payment or prescription) by merely re-arguing the merits of the original wage claim, which is impermissible in definitive opposition proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, OTLEF; Enforcement Upheld Against Re-argued Wage Claim Opposition: In a summary proceeding to definitively reject an opposition to an enforcement action based on a final judgment awarding unpaid wages, the court upheld the lower court's decision because the judgment constituted a valid enforcement title, given that previous appeals against it had been dismissed, and the debtor, in opposing the enforcement, failed to prove any of the limited exceptions permitted under enforcement law (such as payment or prescription) by merely re-arguing the merits of the original wage claim, which is impermissible in definitive opposition proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule is cited in the final orders by reference to the rules governing the appeal procedure (art. 327 segg. CPC) and the cost allocation, implying its relevance for the decision-making process, although the main decision to reject is covered by the explicit rejection in order 1.
This article is cited to establish that costs follow the event (soccombenza), justifying order no. 2.
This provision is cited in the formal closing statement ('per le spese la OTLEF') to govern the imposition of costs, justifying order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00124 · Lugano 10 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 11 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 ottobre 2000 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. 225561 dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 ottobre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'776.75 oltre interessi;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona con la quale l'escussa è stata condannata a pagarle la somma di fr. 1'776.– oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2000 a saldo delle sue pretese salariali;
che l'escussa si è opposta all'istanza contestando il credito fatto valere dall'istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, quale quella che oppone le parti, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo (art. 80 LEF);
che in concreto la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha tale caratteristiche avendo questa Camera dichiarati nullo (il 18 luglio 2000) rispettivamente tardivo (il 10 agosto 2000) i ricorsi inoltrati da __________ contro quella decisione;
che in presenza di un valido titolo esecutivo, l'escusso può unicamente opporre, comprovandole mediante documenti, le eccezioni indicate all'art. 81 LEF, ovvero di aver estinto il debito dopo la sentenza, di aver ottenuto una proroga del termine di pagamento o che il debito è prescritto;
che dinanzi al primo giudice l'escussa non ha provato nessuna di queste eccezioni essendosi limitata a contestare la sentenza 6 luglio 2000 e a riproporre contestazioni di merito, che il primo giudice non ha correttamente considerato in quanto irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, deve così essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 20 novembre 2000 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria