Appeal Inadmissibility in Divorce Judgment Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual petitioned the appellate civil chamber seeking to overturn a divorce judgment rendered by a lower court magistrate and requested the appointment of a defense counsel for this purpose. The court dismissed the petition as inadmissible because its jurisdiction is limited to reviewing formal appeals that conclude litigation, and actions concerning marital status fall under the exclusive jurisdiction of the appeal procedure, not the cassation remedy requested. Given the procedural nature of the error, no fees or costs were assessed for the ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Inadmissibility in Divorce Judgment Review: The court dismissed the petition as inadmissible because its jurisdiction is limited to reviewing formal appeals that conclude litigation, and actions concerning marital status fall under the exclusive jurisdiction of the appeal procedure, not the cassation remedy requested. Given the procedural nature of the error, no fees or costs were assessed for the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles are cited when invoking the basis for the decision regarding the inadmissibility of the petition.
Although mentioned in the considerations, this procedural rule was not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
Although mentioned in the considerations, this procedural rule was not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00123 · Lugano 10 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare "l'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 presentata da
nei confronti dell'operato del Pretore del Distretto di Lugano sezione 6 nell'ambito di una procedura di annullamento di una sentenza di divorzio che ha interessato la richiedente;
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con scritto 1° dicembre 2000 __________ ha interpellato questa Camera chiedendo che le venisse nominato un difensore d'ufficio" per promuovere la causa (legge e diritto) contro il Pretore Avv. __________, sez. 6, Lugano per l'annullamento della sentenza illegale ed in contumacia da lui pronunciato";
che compito di questa Camera è quello di pronunciarsi sui ricorsi per cassazione proposti contro decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327 CPC, m. 3);
che poiché la richiesta di __________ non tende all'annullamento di una sentenza del pretore o di un giudice di pace, tanto meno in una delle materie cui si applicano procedure che prevedono il rimedio della cassazione, essa non può essere considerata rimedio ricevibile da parte di questa Camera;
che, a prescindere dalle richieste formulate da __________, può essere precisato in concreto che le cause di stato esulano dalla competenza di questa Camera poiché sono rette da norme processuali (art. 419 segg. CPC) che prevedono esclusivamente il rimedio dell'appello;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese;
motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di __________, sezione __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria