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16.2000.00115 • TRAC TI 16.2000.00115 Generato dall'IA

Garage Debt Assignment and Active Standing Dispute

Numero d'incarto 16.2000.00115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sued for the outstanding balance of a vehicle purchase price, which the lower court dismissed after determining the appellant lacked active standing because the sales contract was between a garage and the appellant, and a subsequent agreement transferring the appellant's company shares did not include a valid, written assignment of the specific debt claim from the garage to the appellant. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that active standing is a substantive right requiring the plaintiff to prove the existence of the debt claim, and since the documented evidence clearly showed the claim remained with the selling entity—and there was no formal cession of credit to the appellant, regardless of their connection to the selling company—the lower court's assessment of the evidence regarding standing was not arbitrary or erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 165 CO, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Garage Debt Assignment and Active Standing Dispute: The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that active standing is a substantive right requiring the plaintiff to prove the existence of the debt claim, and since the documented evidence clearly showed the claim remained with the selling entity—and there was no formal cession of credit to the appellant, regardless of their connection to the selling company—the lower court's assessment of the evidence regarding standing was not arbitrary or erroneous.

Parole chiave

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contratto di compravendita di veicoli cessione del credito vendita a credito saldo scoperto difetto di legittimazione apprezzamento arbitrario delle prove Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles provided the basis for reviewing the appeal for cassation, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article was cited to regulate the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.

LTG

This law was cited in conjunction with the procedural rules for allocating court costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00115 · Lugano 5 febbraio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 2000 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________) contro

la sentenza 20 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° settembre 2000 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'800.– oltre interessi, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Il

31 dicembre 1998 __________ ha acquistato presso il Garage __________, di cui era ____________________un veicolo __________ __________ (doc. A); il prezzo pattuito, pagabile in rate mensili, era di fr. 10'300.–. Su quest'importo l'acquirente ha poi interrotto i pagamenti, così che con l'istanza in esame è chiesto il saldo scoperto di fr. 6'800.–pari alle rate scadute per il periodo marzo 1999/agosto 2000.

L'istanza non è stata contestata dal convenuto che non ha fatto atto di comparsa all'udienza indetta per la discussione.

2. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza dopo aver accertata d'ufficio la carenza di legittimazione attiva di __________: in particolare egli ha constatato che il contratto di compravendita era stato stipulato non da questi ma dalla Garage __________ e che, dalla convenzione 12 febbraio 1999 (doc. E) con la quale l'istante ha ceduto ai coniugi __________ il pacchetto azionario della società, non risulta nessuna cessione di credito in relazione al contratto in esame.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per quanto riguarda la sua legittimazione attiva che considera data sulla base della documentazione agli atti e in specie della convenzione 12 febbraio 1999 (doc. E).

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

5. La legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale, ma di diritto sostanziale che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 18). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di compravendita, legittimato a pretendere il pagamento del prezzo pattuito è il venditore, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito nelle forme previste dall'art. 165 CO, ossia in forma scritta. Forma che deve riferirsi a tutti gli elementi essenziali della cessione, ovvero l'indicazione del credito ceduto, l'identità del creditore e del debitore, e quella del cessionario (Spirig in Commentario zurighese, n. 22 ad art. 165 CO; Girsberger in Commentario basilese, 1996, n. 2 ad art. 165 CO). Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, correttamente valutata dal primo giudice, non risulta nessuna cessione di credito a favore dell'istante. Infatti, dalla convenzione

12 febbraio 1999 (doc. E) –contrariamente a quanto sostiene il ricorrente– si evince unicamente la vendita da parte dell'istante delle azioni della società ai coniugi __________. Per contro, in quest'accordo, non figura la cessione del contratto 31 dicembre 1998 (doc. A) dalla società __________– venditrice dell'automobile– all'istante, né la società è parte alla convenzione. Il fatto poi che oggetto della convenzione fosse la vendita del pacchetto azionario della __________, della quale lo stesso ricorrente era azionista e direttore con diritto di firma individuale, non significa certo che egli ne abbia avuto l'identità giuridica. In altre parole, il possesso delle azioni della società concerne la proprietà economica della stessa, ma non permette all'azionista (anche unico) di identificarsi con la società. E' alla luce di queste considerazioni che dev'essere letta anche la clausola contrattuale no. 5: essa è verosimilmente intesa a regolare su determinate questioni di dettaglio i rapporti di dare–avere fra venditore e acquirenti delle azioni, ma non può concernere né mutare i rapporti fra la società ceduta e i terzi.

Ne discende che la decisione del primo giudice è inattacabile e che il ricorso in esame dev'essere senz'altro respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 novembre 2000 __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria