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16.2000.00113 • TRAC TI 16.2000.00113 Generato dall'IA

Enforcement Proceeding: Withdrawal of Opposition Upheld Due to Procedural Defects in Appeal

Numero d'incarto 16.2000.00113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A lower court provisionally upheld an opposition withdrawal in an enforcement proceeding initiated to collect an outstanding balance on a credit facility, relying on a certificate of insufficient assets as the enforceable title, which the debtor failed to contest effectively due to non-appearance at the hearing. The appellate court declared the subsequent civil cassation appeal null because the appellant failed to specify the grounds of law and fact required by procedure, instead lodging general complaints of injustice, and further found that the debtor's post-hearing submission regarding payment and health issues was untimely and unverified, thus making the appeal procedurally deficient.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 136 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 329 cpv. 3 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Enforcement Proceeding: Withdrawal of Opposition Upheld Due to Procedural Defects in Appeal: The appellate court declared the subsequent civil cassation appeal null because the appellant failed to specify the grounds of law and fact required by procedure, instead lodging general complaints of injustice, and further found that the debtor's post-hearing submission regarding payment and health issues was untimely and unverified, thus making the appeal procedurally deficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione questioni processuali esecuzione motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

The appeal was declared null because it did not meet the formal requirements of the article, as explained in the reasoning preceding the dispositive.

art. 313 bis CPC

Cited as the procedural basis allowing the chamber to rule on the inadmissibility/nullity without serving the counterparty, although the main ground for nullity was Art. 329 al. 3 CPC.

art. 136 CPC

Cited in the reasoning section to discuss the invalidity of the request for adjournment, but it is NOT cited in the dispositive orders.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section (which precedes the operative part) as the article making Art. 313 bis CPC applicable to the appeal procedure, but it is NOT cited in the dispositive orders.

art. 327 segg. CPC

These articles were cited as the general procedural basis for the cassation appeal decision, preceding the operative part, but they do not constitute the specific rule applied in orders 1 or 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00113 · Lugano 10 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 1° novembre 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 30 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 settembre 2000 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 21 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4'950.55 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della __________ no. __________ (doc. __________);

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 5 agosto 1999 (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertando la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni al quale l'escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, non avendo presenziato al contraddittorio;

che con atto ricorsuale 1° novembre 2000, trasmesso per competenza a questa Camera dalla Camera dei ricorsi penali alla quale il ricorso è stato erroneamente indirizzato, __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 1° novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche esclusivamente attinenti alla decisione del pretore, il ricorrente si duole di ingiustizie di vario genere che sostiene aver subito;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, tanto più che l'allegazione del ricorrente di cui al suo scritto 29 ottobre 2000 –a prescindere dalla sua proponibilità non essendo stata formalizzata al contraddittorio– secondo la quale egli avrebbe pagato il debito posto in esecuzione, non è stata minimamente resa verosimile;

che abbondanzialmente, in merito allo scritto 29 ottobre 2000 con il quale il ricorrente comunicava alla Pretura la propria impossibilità a partecipare al contraddittorio per motivi di salute, a prescindere dal fatto che la documentazione medica allegata a questo scritto non comprova che egli non potesse essere presente in Pretura il 30 ottobre 2000, va rilevato che è stato spedito solo il 30 ottobre 2000 ed è quindi pervenuto alla Pretura il giorno successivo, ovvero quando l'udienza aveva già avuto luogo, di modo che tale scritto non poteva neppure essere considerato come una valida richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 136 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano, eccezionalmente, tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2000 __________ è nullo.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria