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16.2000.00108 • TRAC TI 16.2000.00108 Generato dall'IA

Physiotherapist Thirteenth Month Salary Dispute

Numero d'incarto 16.2000.00108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A former employee, hired as a physiotherapist for a set monthly salary, sued for payment of a pro-rated thirteenth month's salary following the termination of her employment, but the initial judge dismissed the claim, finding the agreement for a thirteenth month unproven due to contradictory evidence. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the lower court's decision was not arbitrary because the documentation, including the employment contract and associated documents, did not provide clear and unequivocal proof of a pact for thirteen monthly payments, as the contract clause related to optional remuneration, and other indirect documentation supported an entitlement to only twelve months' salary.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 322 cpv. 1 CO, Art. 322d CO, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Physiotherapist Thirteenth Month Salary Dispute: The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the lower court's decision was not arbitrary because the documentation, including the employment contract and associated documents, did not provide clear and unequivocal proof of a pact for thirteen monthly payments, as the contract clause related to optional remuneration, and other indirect documentation supported an entitlement to only twelve months' salary.

Parole chiave

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tredicesima contratti di lavoro retribuzione non pagata prova di pagamento copertura della fisioterapia salario a rendimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the basis for the cassation appeal, which was rejected.

art. 417 lett. e CPC

This procedural provision was cited in the preamble to the orders regarding the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00108 · Lugano 10 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 ottobre 2000 presentato da

__________ (rappr. __________) contro

la sentenza 23 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 3 maggio 2000 nei confronti di

__________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'600.– lordi a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ è stata assunta in qualità di fisioterapista presso lo studio di fisioterapia "__________" __________ gestito da __________ e __________. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° maggio 1999 (doc. B) si è concluso il 31 gennaio 2000, a seguito di regolare disdetta notificata dai datori di lavoro (doc. C). Il salario mensile lordo pattuito tra le parti ammontava a fr. 4'800.– (doc. B). Il 3 maggio 2000 l'istante ha convenuto in giudizio gli ex datori di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'600.– lordi, corrispondenti alla tredicesima mensilità di sua spettanza per la durata del rapporto di lavoro. I convenuti si sono opposti all'istanza contestando di aver pattuito con la dipendente il pagamento della tredicesima.

2. Con il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza, non ritenendo provata la pattuizione litigiosa, in particolare rilevando al proposito contraddizioni fra la documentazione versata agli atti.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provato il suo credito.

Con osservazioni 13 novembre 2000 controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

5. Secondo l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e incondizionato (ciò che la contraddistingue dalla gratifica, art. 322d CO), è una componente del salario ordinario del dipendente, la cui particolarità risiede nella modalità di pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeistvertrag, ed. 2, n. 7 ad art. 322d

CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 322d CO, n. 9;Rehbinder, Commentario bernese, art. 322d CO, n. 4). Il pagamento della

tredicesima non deriva dalla legge, ma dev'essere pattuito tra le parti (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 14, p. 85, n. 73). Se il rapporto di lavoro è interrotto durante l'anno, il lavoratore ha diritto al pagamento della tredicesima pro rata temporis (Streiff/ von Kaenel, op.cit., art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, Commentario bernese, art. 322d CO, n. 11).

6. Nel caso concreto, la conclusione del pretore secondo la quale il salario dovuto all'istante corrispondeva a dodici e non tredici mensilità, non è arbitraria poiché trova riscontro nelle risultanze istruttorie, rispettivamente perché l'istante non ha fornito la prova univoca del suo credito. In particolare va osservato che l'esame della documentazione che direttamente o indirettamente fornisce indicazioni sulla scelta operata dalle parti non offre sufficiente chiarezza proprio sulla questione controversa. Anzitutto non è di nessun significato –contrariamente a quanto assume la ricorrente– che il contratto di lavoro sia stato redatto in conformità con le direttive della Federazione svizzera dei fisioterapisti: è vero che esso segue lo specimen stampato da quell'ente in lingua francese, ma le "raccomandazioni" della federazione (doc. I/3) restano tali anche in tema di tredicesima ("…si raccomanda di versare ecc. …": pto. 4). D'altra parte, lo stesso testo contrattuale sottoscritto dalle parti (doc. B), al punto 7, non opera scelta alcuna fra l'alternativa della tredicesima mensilità e quella di una gratifica minima (dipendente dalle prestazioni e dal comportamento della lavoratrice); e da questa mancata opzione non può essere dedotto alcunché poiché entrambe le alternative rappresentano pattuizioni facoltative nell'ambito del contratto di lavoro. A ciò si aggiungano gli indizi che scaturiscono dai documenti prodotti dai convenuti e che, ancorché relativi a questioni di per sé estranee alla pattuizione vera e propria, sono pur stati sottoscritti anche dall'istante: in essi si trova effettivamente conferma almeno indiretta di un salario mensile di fr. 4'800.– per sole dodici mensilità (doc. 1, punto 2.4.; doc. 2, punto 13). E' vero, per finire, che dal verbale del contraddittorio, emerge l'intenzione delle parti di aver voluto garantire alla lavoratrice una retribuzione non inferiore a quella percepita dal precedente datore di lavoro; ma, si tratta dell'unico elemento a favore della tesi della ricorrente. Tuttavia, la concretezza della pattuizione sfugge a ogni esame poiché anche il riferimento al contratto precedente è tutt'altro che chiaro: al proposito basta considerare la differenza fra il salario annuo di fr. 55'520.–indicato nella polizza d'assicurazione collettiva (doc. 3) e i conteggi mensili del salario allestiti dal precedente datore di lavoro (doc. I/plico 1).

7. Giacché le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata non possono essere condivise, il ricorso dev'essere respinto con il carico delle ripetibili alla parte soccombente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 ottobre 2000 __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________ verserà alla resistente di fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria