Creditor's Provisional Rejection of Execution Opposition Denied on Appeal Due to Insufficient Title
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought provisional rejection of a debtor's opposition to an execution proceeding based on an invoice for professional services, which the lower court granted finding a valid executive title. The appellate court accepted the creditor's appeal, reasoning that the documentation provided (the invoice and related payment reminders) did not constitute a recognizable title for provisional rejection under the relevant law, as it lacked any acknowledgment of the debt by the debtor, thus finding a manifest violation of procedural law and substituting the original ruling by rejecting the creditor's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 84 LEF, Art. 82 LEF, Art. 80 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor's Provisional Rejection of Execution Opposition Denied on Appeal Due to Insufficient Title: The appellate court accepted the creditor's appeal, reasoning that the documentation provided (the invoice and related payment reminders) did not constitute a recognizable title for provisional rejection under the relevant law, as it lacked any acknowledgment of the debt by the debtor, thus finding a manifest violation of procedural law and substituting the original ruling by rejecting the creditor's request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for accepting the appeal and annulling the lower court decision.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the standard for a definitive rejection of opposition, which the court found was not met.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the standard for a provisional rejection of opposition, which the court found was not met.
Cited regarding the costs of the appeal proceedings.
Cited in relation to the costs of the appeal proceedings (specifically article 62 cpv. 1 OTLEF mentioned previously regarding costs).
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00084 · Lugano 9 agosto 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 agosto 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 3 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 15 giugno 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 15 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 447.- a saldo della fattura emessa il 10 ottobre 1998 per prestazioni professionali svolte a favore dell'escussa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo, ha rigettato l'opposizione in via definitiva;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente dedotto dalla documentazione agli atti un valido titolo di rigetto dell'opposizione;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione(D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, ovvero la fattura 10 ottobre 1998 con i relativi richiami di pagamento per le prestazioni svolte a favore dell'escussa, nonché i documenti allestiti per conto di quest'ultima, non è possibile dedurre un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, non essendo ravvisabile nella medesima alcun riconoscimento da parte dell'escussa della pretesa posta in esecuzione (art. 82 LEF); e tantomeno un titolo che permetta il rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF e che nemmeno è stato chiesto dall'istante;
che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione degli art. 80 e 82 LEF, deve essere accolto;
che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC
23 giugno 1993 in re P./S.);
che in quest'ambito la Camera può giudicare essa stessa l'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che alla ricorrente, che non ha formulato richieste in tal senso, non vengono assegnate ripetibili per questa sede (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 7 luglio 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
*1. L'istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.*
II. Non si prelevano spese di giudizio.
III. Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria