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16.2000.00074 • TRAC TI 16.2000.00074 Generato dall'IA

Appeal Timeliness in Employment Wage Dispute

Numero d'incarto 16.2000.00074
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer appealed a lower court decision that awarded an employee (a former waitress) wages of approximately 1,776.65, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed too late; the court reasoned that the ten-day time limit for filing a cassation appeal in employment contract disputes, which is not suspended by judicial holidays, had already expired by the time the formal appeal was submitted on July 30th, despite an earlier informal attempt to oppose the ruling.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Appeal Timeliness in Employment Wage Dispute: che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Parole chiave

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salario a tempo contratti di lavoro tempestività dell'inoltro rinuncia a pretese di salario conflitti di lavoro legittimazione a ricorrere lavoro - ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was declared inadmissible based on the general procedural grounds for cassation appeals provided by this article.

art. 417 lett. e CPC

This article was cited in the final section regarding costs, although order 2 rules that the judgment is exempt from fees and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00074 · Lugano 10 agosto 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 30 luglio 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 31 marzo 2000 da

__________ (rappr. dall'__________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'867.60 oltre accessori, pretesa ridotta a fr. 1'776.65 oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2000 e così accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 31 marzo 2000 __________ a ha convenuto in giudizio __________, gerente del __________ a __________ presso il quale ha lavorato in qualità di cameriera nei mesi di settembre e ottobre 1999, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'867.60 a saldo delle proprie pretese salariali;

che con sentenza 6 luglio 2000 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto le pretese dell’istante nella misura di fr. 1'776.65;

che con scritto 12 luglio 2000 __________ si è rivolta al Giudice di pace comunicandogli di opporsi “integralmente alla vostra istanza”;

che questo scritto, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace, è stata evaso quale ricorso per cassazione a dipendenza dell’intenzione chiaramente espressa dalla ricorrente di opporsi alle conclusioni del primo giudice, e come tale è stato dichiarato nullo non ossequiando alle formalità previste dall’art. 329 cpv. 2 CPC;

che con atto ricorsuale 30 luglio 2000 __________ è nuovamente insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di

10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione in oggetto (data del timbro postale 31 luglio 2000) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 30 luglio 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria