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16.2000.00072 • TRAC TI 16.2000.00072 Generato dall'IA

Appeal Regarding Lease Dispute Jurisdiction Over Electricity Costs

Numero d'incarto 16.2000.00072
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision, which had granted the opposing party a refund of electricity costs claimed to be included in ancillary rental expenses; the appellate court accepted the appeal and nullified the lower court's judgment because the matter concerned a dispute related to a lease agreement, which falls outside the subject-matter jurisdiction of the Justice of the Peace, a jurisdictional defect that the appellate court was required to recognize and act upon ex officio, rendering the original proceedings void.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 5 cpv. 2 lett. b LOG, Art. 327 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, art. 327 segg. CPC, art. 97 n. 3 CPC; Appeal Regarding Lease Dispute Jurisdiction Over Electricity Costs: che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Parole chiave

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questioni di giurisdizione contratto di locazione sottrazione di energia inadempimento del locatore e-justice giudice di pace Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the judgment which leads to the acceptance of the appeal and the nullification of the previous decision.

art. 5 cpv. 2 lett. b LOG

Cited in the reasoning to establish the subject-matter incompetence of the lower court, which formed the basis for the annulment in order 1.

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Cited in the reasoning to confirm that the nullity of acts issued by an incompetent judge is relevant, supporting the decision to annul the judgment in order 1.

art. 97 n. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's duty to examine procedural prerequisites, including competence, supporting the decision to annul the judgment in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00072 · Lugano 14 luglio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________) contro

la sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 18 febbraio 2000 da

__________

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 250.90 oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 18 febbraio 2000 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ -con la quale hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ - al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 250.90 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica, siccome comprese nei costi accessori pagati unitamente alla pigione;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria;

che con sentenza 21 giugno 2000 il Giudice di pace, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale nelle spese accessorie è compresa anche quella oggetto della presente vertenza, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato sulla vertenza senza che questa sia stata preventivamente sottoposta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e nonostante questa superasse la sua competenza per valore, nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove qualificando di spesa accessoria la posta in discussione;

che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il

diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

che poiché la vertenza che oppone le parti è volta a determinare se i costi relativi al consumo di energia elettrica rientrino o meno nella nozione di spese accessorie, questione sicuramente attinente alla locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;

che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che a dipendenza dell'esito del ricorso non si pon conto di esaminare le ulteriori censure ricorsuali;

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 di __________ è accolto.

Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria