Contractor Payment Dispute: Supplementary Construction Work Credibility of Testimony
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerned a contractor's claim for payment of supplementary construction work on a facade and foundation, which the property owner disputed as not having been agreed upon beyond the initial contract offer. The lower court partially awarded the claim based on testimony confirming an agreement for the facade work but rejected the claim for the foundation work due to lack of proof of supplementary agreement. The appeal sought to overturn this decision, arguing the lower court arbitrarily relied on one witness's testimony over another's conflicting statement regarding the supplementary discussions. The appellate court dismissed the cassation appeal, reasoning that the lower court acted within its discretionary power of evidence assessment by finding the testimony supporting the agreement for the facade work credible, especially as it was partially corroborated by work records, and that the mere absence of confirmation from another witness did not render the decision arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 90 CPC, Art. 148 CPC; Contractor Payment Dispute: Supplementary Construction Work Credibility of Testimony: The lower court partially awarded the claim based on testimony confirming an agreement for the facade work but rejected the claim for the foundation work due to lack of proof of supplementary agreement. The appeal sought to overturn this decision, arguing the lower court arbitrarily relied on one witness's testimony over another's conflicting statement regarding the supplementary discussions. The appellate court dismissed the cassation appeal, reasoning that the lower court acted within its discretionary power of evidence assessment by finding the testimony supporting the agreement for the facade work credible, especially as it was partially corroborated by work records, and that the mere absence of confirmation from another witness did not render the decision arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the ground for the cassation appeal, which the court ultimately rejected.
This article on the free assessment of evidence was cited in the reasoning as the authority governing the lower court's power, which the final order confirmed was exercised correctly.
This article was cited in the final orders to regulate the allocation of court costs and indemnity (ripetibili) following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00064 · Lugano 5 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 presentato da
__________ Contro
la sentenza 26 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 giugno 1999 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'905.55 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.Nel __________e __________ hanno concluso un contratto di appalto avente per oggetto l'esecuzione di alcuni lavori edili presso la casa di abitazione di quest'ultimo, e meglio il rifacimento delle facciate lato sud-ovest dello stabile e dello zoccolo. A lavori ultimati __________ ha emesso la fattura 31 dicembre 1998 (doc. B) che comprendeva, oltre a lavori già preventivati per un costo di fr. 2'346.35 e regolarmente pagati dal committente (doc. C e E), anche lavori supplementari per un importo di fr. 3'524.- + IVA. A proposito di questi lavori, il committente si è opposto al loro pagamento contestando di aver discusso e tantomeno commissionato all'istante altri e diversi lavori rispetto a quelli oggetto dell'offerta 27 gennaio 1998 (doc. C), dallo stesso accettata e riconosciuta.
Stante il diniego di pagamento di queste opere supplementari, fatturate per un importo complessivo di fr. 3'905.55 (IVA compresa), __________ ha adito la via giudiziaria con istanza 24 giugno 1999.
2.Con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla deposizione del teste __________ che ha confermato la discussione intervenuta tra le parti in merito all'esecuzione di opere supplementari, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 2'095.05, pari al costo esposto dall'istante per l'esecuzione di lavori supplementari alla facciata della casa. Per quanto attiene invece agli ulteriori lavori eseguiti allo zoccolo della casa e quantificati dall'istante in fr. 1'700.-, il segretario assessore non li ha riconosciuti non avendo l'istante comprovato che si tratti di lavori supplementari non contemplati nell'offerta iniziale.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver basato il proprio giudizio sulla deposizione del teste __________i, ignorando completamente la diversa deposizione del teste __________ che ha negato di aver assistito a discussioni tra le parti in merito all'esecuzione di lavori supplementari.
Con osservazioni 21 luglio 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
5.Controversa nella fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se i lavori supplementari eseguiti dall'istante sulle facciate della casa del convenuto, siano stati concordati tra le parti e debbano quindi essere assunti dal committente come preteso dall'istante, oppure se detti lavori rientrino nell’offerta iniziale come sostenuto dal convenuto.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la conclusione del segretario assessore, che ha fatto propria la tesi difensiva dell'istante, non è arbitraria.
Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono infatti dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 27). In quest’ottica il giudice che si trova confrontato a versioni tra loro discordanti in merito a una determinata circostanza, è libero di stabilire a quale debba essere riconosciuta maggiore credibilità, e ciò in virtù del principio del libero apprezzamento delle prove di cui gode in virtù dell’art. 90 CPC.
In concreto, il fatto per il segretario assessore di aver ritenuto provato l'accordo delle parti in merito all'esecuzione di lavori supplementari alla facciata della casa del convenuto, non contemplati nell'offerta 27 gennaio 1998, non può essere censurato poiché quest'allegazione dell'istante trova riscontro nelle risultanze istruttorie e più precisamente nella deposizione __________. Il teste ha infatti confermato di aver assisto a un incontro tra le parti, in occasione del quale veniva segnalata al convenuto la necessità di eseguire ulteriori lavori alla facciata, lavori che non potevano essere previsti al momento dell'allestimento del preventivo e che quindi non erano compresi nel medesimo. A proposito di questa testimonianza, sulla cui attendibilità il ricorrente sembra esprimere dubbi trattandosi di un dipendente dell'istante, va rilevato che per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove. In altre parole il giudice può fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 90, m. 34), ciò che non è il caso in concreto. Infatti, a conforto di questa deposizione vi è pure il rapporto di lavoro n. 2 di cui al doc. B, non contestato dal convenuto, dal quale risulta che il 27 e 28 ottobre 1998 l'istante ha effettuato, su incarico del committente, gli interventi supplementari qui in discussione. Nulla giova infine al ricorrente il richiamo alla deposizione __________: il teste infatti non esclude la pattuizione di lavori supplementari, ma semplicemente non ricorda di aver assistito - sul tema controverso - a discussioni fra le parti. Non se ne può pertanto concludere che le testimonianze __________ e __________ si elidano.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del segretario assessore che ha ritenuto provato l'accordo delle parti in merito all'esecuzione di opere supplementari alle facciate della casa del convenuto, non può essere censurata avendo il primo giudice agito entro i limiti del potere di apprezzamento delle prove che gli compete giusta l’art. 90 CPC.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 150.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a :
- __________
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria