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16.2000.00062 • TRAC TI 16.2000.00062 Generato dall'IA

Municipality Tax Enforcement Appeal: Final Tax Assessment as Enforceable Title

Numero d'incarto 16.2000.00062
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A creditor municipality sought definitive rejection of an opposition filed against an enforcement order for a 1996 municipal tax balance, where the debtor asserted a prior payment of 5,000 and a partial tax amnesty; the lower court rejected the creditor's request, accepting the debtor's exceptions, but the appellate court found that tax assessment decisions, once final, equate to enforceable titles under enforcement law, and that the debtor had failed to specifically contest the creditor's final accounting which incorporated the payment and the effect of the tax amnesty, thus the appellate court partially granted the appeal, setting the enforceable principal debt at the documented post-amnesty amount of 883.45 plus statutory interest and execution costs, while rejecting the inclusion of un-titled collection fees.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 22 LALEF, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 244 cpv. 3 LT, Art. 274 LT; Municipality Tax Enforcement Appeal: Final Tax Assessment as Enforceable Title: che questo giudice ritiene ammissibile la presente impugnazione malgrado l'errata indicazione del ricorrente all'art. 17 LEF (ricorso all'autorità di vigilanza), dal momento che è comunque data la competenza esclusiva della Camera di cassazione civile per esaminare i gravami contro decisioni finali del giudice di pace anche in procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (art.

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale titolo esecutivo di rigetto riscossione dell'imposta tassazione delle spese base legale base imponibile rigetto definitivo - imposta comunale - titolo esecutivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80 LEF

Cited in the reasoning section to establish the basis for the executive title, which informed the partial allowance of the opposition rejection in order 1.

Art. 68 LEF

Cited in the reasoning section as the legal basis for imposing executive costs (fr. 70.-) included in order 1.

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section as the procedural rule applied for deciding the merits of the claim ('decidendo il merito dell'istanza in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC').

art. 327 segg. CPC

Cited as the general legal framework for the cassation appeal proceedings.

art. 148 CPC

Cited as the basis for deciding the court fees and costs in the appeal proceedings, reflected in order II.

OTLEF

Cited as the basis for deciding the court fees and costs in the appeal proceedings, reflected in order II.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00062 · Lugano 21 agosto 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 2000 presentato da

__________ (rappr. __________) Contro

la sentenza 23 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 febbraio 2000 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 10 febbraio 2000 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta __________ al precetto esecutivo menzionato, notificatogli per l’incasso del saldo dell'imposta comunale 1996, pari a fr. 1'359.15 (oltre interessi e spese), limitatamente all'importo di fr. 1'130.20, spese comprese, esclusi gli interessi;

che a sostegno dell'istanza il Comune procedente ha prodotto la notifica di tassazione

18 novembre 1996 relativa all'imposta cantonale 1995–96 e la notifica relativa all'imposta comunale per il 1996, nonché il relativo richiamo 31 gennaio 1998 e la diffida di pagamento 31 marzo 1998: atti tutti formalmente dichiarati cresciuti in giudicato;

che l'escusso si è opposto all’istanza contestando l'importo richiesto, adducendo di aver proceduto a un pagamento di fr. 5'000.– e di aver inoltre ottenuto un condono parziale dalla competente autorità cantonale;

che, a fronte delle eccezioni sollevate dall'escusso, il giudice di pace ha accolto la prova proposta da questi, procedendo al richiamo dell'intero incarto fiscale dal Comune di __________;

che, basandosi su questa documentazione, il primo giudice ha respinto l'istanza, mentre ha "accolto in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano";

che con il presente tempestivo gravame il Comune procedente è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: in particolare rimprovera al giudice di pace di aver accolto le contestazioni avversarie senza considerare che la notifica di tassazione sulla quale si basa la procedura esecutiva è cresciuta in giudicato;

che __________ non ha presentato osservazioni al ricorso;

che questo giudice ritiene ammissibile la presente impugnazione malgrado l'errata indicazione del ricorrente all'art. 17 LEF (ricorso all'autorità di vigilanza), dal momento che è comunque data la competenza esclusiva della Camera di cassazione civile per esaminare i gravami contro decisioni finali del giudice di pace anche in procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (art.

22 LALEF e 327 CPC);

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF

113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che nell'ambito fiscale di cui all'art. 274 LT il Comune ticinese non gode di un potere d'imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

che nella concreta fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione l’ente pubblico ha prodotto –fra l'altro– il conteggio 18 novembre 1996 dell’imposta comunale dovuta per quell'anno che indica un credito del Comune di fr. 3'903.75;

che l'ineccepibilità formale del conteggio, rimasto inimpugnato dal contribuente, è in effetti almeno parzialmente contrastata dall'eccezione dell'escusso di aver versato al Comune di __________, a titolo di imposte, l'importo di fr. 5'000.–, e ciò in data successiva alla notifica del conteggio, ossia il 10 marzo 1999 (inc. rich. doc. 2), importo imputato dal creditore sugli arretrati relativi ad annualità diverse;

che tale operazione ha evidentemente modificato il saldo creditore nei confronti del contribuente anche riguardo all'imposta comunale 1996 che, secondo il conteggio richiesto al Comune nell'ambito della domanda di condono da parte del competente ufficio cantonale, è di fr. 1'359.15 oltre a interessi per fr.

532.45 (inc. rich. doc. 4);

che la decisione inappellabile di parziale condono delle imposte cantonali 1996–1998 e delle imposte comunali 1995–1998 ha stabilito –per l'imposta comunale 1996– che il condono è stato fissato nel 35% dell'importo ancora scoperto (inc. rich. doc. 5);

che calcolando e comunicando al contribuente che il suo debito d'imposta era di fr.

883.45 (lettera 13 dicembre 1999 a __________: inc. rich. doc. 5, foglio 2; e lettera raccomandata 19 gennaio 2000 al suo patrocinatore: inc. rich. doc. 6b) il Comune ha esattamente tenuto conto sia dell'importo versato, sia dell'esito della procedura di condono;

che pertanto, accogliendo le eccezioni di parziale liberazione dal debito, non v'era tuttavia motivo per non accogliere almeno parzialmente l'istanza di rigetto dell'opposizione;

che infatti dev'essere condivisa la censura del ricorrente laddove rimprovera al giudice di pace di aver del tutto sottovalutato la portata dei titoli prodotti che fissavano definitivamente l'imposta comunale in discussione, attuando in tal modo una decisione arbitraria, poiché lesiva del diritto esecutivo (art. 80 LEF);

che d'altra parte, se al Comune può essere rimproverata una certa mancanza di chiarezza nella fissazione del credito, in particolare al momento dell'imputazione a scoperti diversi della rata di fr. 5'000.–, dev'essere rilevato come fosse obbligo dell'escusso –se del caso– di contestare puntualmente i conteggi dell'istante, ciò cui ha rinunciato;

che, decidendo il merito dell'istanza in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera non può condividere l'opinione del ricorrente sull'importo di fr. 1'130.20, ritenendo che il debito capitale per l'imposta 1996 è quello indicato dal Comune al contribuente di fr. 883.45, mentre gli interessi di ritardo possono venir calcolati a partire dal 31 gennaio 1997, data indicata sulla notifica d'imposta comunale come termine di pagamento, mentre sono escluse le tasse di diffida e d'incasso per le quali non è dato titolo esecutivo;

che per contro le spese esecutive nella misura di fr. 70.– sono dovute per legge (art. 68 LEF), mentre non può essere dato il rigetto dell'opposizione relativamente a spese esecutive per altre procedure, avviate e in seguito ritirate dallo stesso Comune;

che, stando così le cose, non assume rilievo particolare la questione della validità della sentenza impugnata (art. 285 CPC), ancorché le sue motivazioni si collochino invero al limite dell'ammissibile, risultando poco chiaro ciò che ha indotto il giudice di pace a respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione;

che non v'è motivo per modificare il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese, cui il giudice di pace –a ragione o a torto– ha rinunciato;

che il giudizio su tassa e spese della sede ricorsuale segue la reciproca soccombenza, mentre il Comune non ha postulato l'assegnazione di ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 29 maggio 2000 del Comune di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 23 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via definitiva, limitatamente a fr. 883.45, a interessi del 5% sulla stessa somma dal 31 gennaio 1997 e a fr. 70.– di spese esecutive, l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.*

*2. La tassa di giustizia e le spese di questa sede non vengono prelevate.*

II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.–, da anticipare dal ricorrente, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono posti a carico di __________.

III. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria