Appeal Nullity Due to Lack of Representative Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought payment of Fr. 339.10 plus accessories based on two invoices, which the opposing party resisted, claiming payment had been made after applying a negotiated discount, a claim the lower court rejected based on a lack of documentary proof for the discount agreement. The appellate court, however, declared the appeal null and void because the representative filing the appeal did not possess the requisite legal standing or status (such as being a member of the board of directors or legally admitted counsel) to represent the appealing company in the cassation appeal proceedings, a procedural prerequisite examined ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cifra, Art. 64bis cpv. 3 CPC, Art. 301 CPC, Art. 64 CPC, Art. 64a CPC, Art. 718 CO; Appeal Nullity Due to Lack of Representative Standing: A party sought payment of Fr. 339.10 plus accessories based on two invoices, which the opposing party resisted, claiming payment had been made after applying a negotiated discount, a claim the lower court rejected based on a lack of documentary proof for the discount agreement. The appellate court, however, declared the appeal null and void because the representative filing the appeal did not possess the requisite legal standing or status (such as being a member of the board of directors or legally admitted counsel) to represent the appealing company in the cassation appeal proceedings, a procedural prerequisite examined ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the sanction leading to the finding that the appeal was null due to lack of representative's legitimacy.
Cited as the procedural prerequisite (legitimation of the representative) whose lack caused the appeal to be null.
Cited regarding the power of the Chamber to rule on inadmissibility/manifestly unfounded appeals with brief reasoning.
Cited as the provision establishing the applicability of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Cited in the introduction to the operative part of the decision concerning cassation appeals.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00061 · Lugano 14 luglio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 2000 presentato da
__________ (rappr. da __________) contro
la sentenza 22 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 marzo 2000 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 339.10 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 15 marzo 2000 __________ A ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 339.10 a saldo di due fatture emesse il 9 e il 17 settembre 1999 per la fornitura di merce a quest'ultima;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell'istante alla quale sostiene di aver versato il dovuto, previa deduzione dello sconto pattuito;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali dalle quali non è emersa la prova di un accordo tra le parti circa la concessione di sconti alla convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo __________ –per il tramite di __________– è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare in questa sede la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che nella fattispecie neppure sono dati i presupposti per una rappresentanza speciale ai sensi dell'art. 64a CPC;
che __________, ancorché in possesso di una procura, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;
che in particolare non può essere riconosciuta a __________ la qualità di organo legittimato a rappresentare la __________ ritenuto che questa facoltà è data ai membri del consiglio d’amministrazione (organi formali; Zäch, in Commentario bernese, Vorbemerckungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO), ciò che non è il caso per l'interessato che non è neppure menzionato a Registro di commercio come accertato da questa Camera;
che inoltre la ricorrente non sostiene nemmeno che __________ sia un cosiddetto suo organo di fatto, ciò che peraltro non lo autorizzerebbe ancora (con sufficiente certezza) a rappresentare la società (IICCA 11 ottobre 1999 in re __________ /__________, consid. 7);
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di un presupposto processuale, ovvero della legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 2000 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria