Unemployment Fund v. Opposing Counsel's Claimed Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party seeking recovery of unemployment benefits appealed the lower court's decision to remove their case from the docket, which was based on a communication from opposing counsel stating an out-of-court settlement had been reached; the appellate court reasoned that because the initiating party (the unemployment fund) had not consented to the settlement and had no legal representative whose agreement was referenced in the communication, the necessary mutual assent for a transaction did not exist, thus rendering the lower court's removal order invalid regarding this specific claim due to an erroneous application of procedural rules concerning the actual existence of the procedural situation that led to the removal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 LADI, Art. 327 lett.g CPC; Unemployment Fund v. Opposing Counsel's Claimed Settlement: Il decreto di stralcio 2 marzo 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, è nullo per quanto riguarda la causa no. CL.99.56.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court found that the lower court erred in applying procedural rules by mistakenly striking the case from the roll, which justified upholding the cassation appeal.
This procedural order mandates the return of the case file to the lower court for further proceedings based on the reasoning provided.
The court ordered that no costs or fees be levied, as per the conclusion reached in the reasoning regarding the nature of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00050 · Lugano 24 maggio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 marzo 2000 presentato da
__________ Contro
il decreto di stralcio 2 marzo 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. no. CL.99.56) pronunciato nella causa promossa con istanza 12 luglio 1999 dalla Cassa ricorrente nei confronti di
__________ (rappr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante chiedeva il pagamento dell'importo di fr. 3'234.65 in virtù dell'art. 29 LADI, domanda stralciata dal primo giudice;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con contemporanee istanze 12 luglio 1999 la cassa disoccupazione __________ e __________ - __________, hanno convenuto in causa __________ al fine di regolare i reciproci rapporti creditori relativi a un contratto di lavoro che aveva legato quest'ultima a __________ dal 1° dicembre 1998 all'8 giugno 1999;
che le cause, congiunte per l'istruttoria, sono state sospese con ordinanza 28 gennaio 2000 "fino a differente avviso della parte più diligente, ma al più tardi fino al 28 aprile 2000";
che il 1° marzo 2000 il patrocinatore della lavoratrice ha chiesto al Pretore "di voler stralciare le procedure menzionate in quanto le parti sono addivenute a una transazione extragiudiziale";
che, dando seguito a questa comunicazione, il pretore ha stralciato entrambe le cause dai ruoli con decisione 2 marzo 2000;
che contro la predetta decisione insorge la Cassa disoccupazione __________, sostenendo di non aver mai acceduto a una soluzione transattiva della vertenza che la riguarda, in particolare non avendo ricevuto il benestare a una proposta in tal senso da parte del proprio servizio giuridico centrale;
che, a prescindere dai motivi descritti, la comunicazione al Pretore del 1° marzo 2000 sull'avvenuta transazione non concerne la ricorrente dal momento che, pur indicando esplicitamente entrambi gli incarti, il testo della comunicazione fa riferimento unicamente "all'accordo del legale di controparte avv. ____________________ ", patrocinatrice della datrice di lavoro, ma non al consenso della Cassa disoccupazione, la quale non ha fatto ricorso ad alcun patrocinatore;
che per potersi ritenere perfezionata, una transazione -anche giudizialedeve apparire fondata sulla manifesta reciproca volontà dei contraenti, e ciò considerata la sua natura contrattuale (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 352, m. 6);
che, nel caso concreto, questo presupposto essenziale non è dato e pertanto la transazione non esiste fra la ricorrente e __________;
che, mentre una decisione di stralcio di una causa è inimpugnabile laddove verta sulla validità della transazione che ne sta alla base (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 4), può invece essere oggetto di appello o di ricorso per cassazione quando è messa in causa l'esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio, siccome in contrasto con la realtà processuale (Cocchi / Trezzini, o. cit., ibidem, m. 2);
che ciò si attua in concreto poiché il giudice ha stralciato anche la causa no. CL.99.56 dando seguito a una comunicazione forse non del tutto chiara del patrocinatore di uno degli istanti, ma che nel contenuto esprimeva il solo consenso delle parti coinvolte nella causa parallela CL.99.49: ciò che rappresenta una svista manifesta da parte del pretore;
che il pretore procedendo allo stralcio di entrambe le vertenze ha applicato in modo errato fondamentali norme di procedura, inverando il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett.g CPC;
che pertanto il ricorso della Cassa di compensazione dev'essere accolto, rinviando l'incarto al primo giudice affinché continui la causa pendente fra la ricorrente e __________;
che, a dipendenza del motivo del ricorso non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Per tutti questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
9 marzo 2000 della Cassa disoccupazione __________ è accolto.
2. Il decreto di stralcio 2 marzo 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, è nullo per quanto riguarda la causa no. CL.99.56.
§. L'incarto è ritornato al Pretore perchè proceda nel senso dei considerandi.
3. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
4. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria