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16.2000.00049 • TRAC TI 16.2000.00049 Generato dall'IA

Claimant v. Respondent: Traffic Accident Liability and Causation for Icy Road Conditions

Numero d'incarto 16.2000.00049
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a petition seeking to overturn a lower court's dismissal of a claim for damages resulting from a traffic accident where the claimant's son lost control of a motorized vehicle on ice, which the claimant alleged was caused by water leaking from the respondent's construction site. The court reasoned that to grant the claim under the relevant liability article, the claimant bore the burden of proving the respondent's illicit act and the causal link, and since the evidence, including municipal correspondence and photographs, did not conclusively prove the ice was caused by the construction site's water leakage—and established work had been done to channel water—the lower court's finding of no proven liability was not arbitrary and was upheld, although the judgment was partially admitted to correct the lower court's omission regarding the specific amount of court fees and costs assessed against the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 41 CO, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 5 cpv. 1 LTG, Art. 332 cpv. 2 CPC; Claimant v. Respondent: Traffic Accident Liability and Causation for Icy Road Conditions: The court reasoned that to grant the claim under the relevant liability article, the claimant bore the burden of proving the respondent's illicit act and the causal link, and since the evidence, including municipal correspondence and photographs, did not conclusively prove the ice was caused by the construction site's water leakage—and established work had been done to channel water—the lower court's finding of no proven liability was not arbitrary and was upheld, although the judgment was partially admitted to correct the lower court's omission regarding the specific amount of court fees and costs assessed against the losing party.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale motivi di cassazione fondamento della responsabilità controllo della procedura esame nel merito costruzione stradale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court used these procedural articles as the basis for judging the merits of the cassation appeal, although the main appeal was only partially granted on procedural grounds.

art. 148 CPC

Cited in the concluding thoughts and the final orders regarding the obligation to determine court fees and expenses.

art. 332 cpv. 2 CPC

Applied by the court to correct the omission regarding the determination of costs and fees by the lower court.

art. 14 cifra 1 lett. c LTG

Applied to set the amount of the court fee (sportula) for the substituted judgment in order II.

art. 150 CPC

Cited in the reasoning concerning the awarding of indemnities (ripetibili) to the winning party in the substituted judgment (order II) and the final costs (order III).

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00049 · Lugano 10 agosto 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 27 aprile (marzo) 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 21 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, a valere quale risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a seguito di un incidente della circolazione avvenuto la mattina del 17 novembre 1998 in territorio di __________. In quel frangente il figlio dell'istante, che si trovava alla guida del motoveicolo, giunto all'altezza di un cantiere della ditta convenuta ha perso il controllo del mezzo a causa della presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal cantiere della convenuta, alla quale l'istante rimprovera per l'appunto di non aver effettuato quanto necessario onde impedire l'avverarsi di questo pericolo.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità in relazione all'incidente occorso al figlio dell'istante e quindi al danno fatto valere da quest'ultimo. Contestato è in particolare il fatto che l'acqua presente sul campo stradale provenisse dal suo cantiere.

2. Con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito dall'istante.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto provata la responsabilità della convenuta in relazione alla presenza di acqua, rispettivamente di ghiaccio, sul campo stradale.

Con osservazioni 22 maggio 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

5. L’art.

41 CO, disposto sul quale l'istante ha implicitamente fondato la propria azione così come proposta nei confronti della convenuta, concede alla parte lesa il

diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L’onere della prova dei presupposti di quest’azione risarcitoria, ovvero la prova di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).

Nella fattispecie, mentre è pacifica l'esistenza di un danno (ossia di un pregiudizio economico), peraltro non contestato dalla convenuta, controversa è l'illiceità dell'agire della convenuta, nonché l'esistenza di un nesso causale adeguato tra questo e il danno patito dall'istante.

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provati questi presupposti, non è arbitraria poiché è frutto di una valutazione sostenibile delle prove e comunque non è contraria alle risultanze istruttorie nel loro complesso. Infatti, dai documenti agli atti -esclusi quelli prodotti da entrambe le parti in questa sede che devono essere estromessi dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC- non risulta che la formazione di ghiaccio all'origine dell'incidente sia da addebitare alla convenuta per aver lasciato defluire sul campo stradale acqua proveniente dal suo cantiere. In particolare, lo scritto 18 novembre 1998 del Comune di __________ non prova, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, che l'acqua che ha reso ghiacciato il fondo stradale provenisse proprio dal cantiere della convenuta; da quel documento risulta unicamente che a seguito dell'incidente che ci occupa, il Comune ha invitato la convenuta a impedire la fuoriuscita di acqua di falda sulla strada, intervento che quest'ultima sostiene peraltro di avere effettuato prima della caduta del giovane __________, nella misura a lei possibile, ossia non escludendo il deflusso naturale di acqua verso la strada oltre quella da lei incanalata e deviata (cfr. lettera __________ del 19 novembre 1998 e verbale 20 aprile 2000), ciò che corrisponde a un'adeguata contestazione delle accuse rivoltele dall'istante. Né si può supporre che lo scritto in esame, inviato alla convenuta dal Comune già il giorno successivo ai

fatti, possa fondarsi su accertamenti in merito alla causa della fuoriuscita d'acqua, accertamenti peraltro nemmeno compiuti in seguito in sede di istruttoria. Di nessun conforto alla tesi dell'istante non è neppure la documentazione fotografica dalla quale non risulta (né potrebbe essere reso visibile) che il ghiaccio sulla carreggiata sia in qualche modo da ricondurre a una negligenza della convenuta. Ma nemmeno le deposizioni testimoniali; pur limitando l'occasionale affioramento d'acqua sulla strada, già prima che la convenuta istallasse il proprio cantiere, alla coincidenza con temporali, il tecnico comunale di __________ ha confermato le opere di captazione dell'acqua e del suo convogliamento nel tombino sottostante, lungo la strada cantonale, messe in opera dalla convenuta, fin dall'inzio dei lavori.

Alla luce di queste risultanze istruttorie, che non bastano per sostenere la tesi dell'istante, non può essere considerata arbitraria la conclusione del giudice di pace che non ha ritenuto provata la responsabilità della ditta convenuta.

Per il che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev'essere respinto.

6. Per quanto attiene al dispositivo n. 2 della sentenza dedotta in cassazione, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto indicare in sentenza l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese. La censura è corretta, tant'è che il supplente giudice di pace -con la trasmissione dell'incartoosserva al proposito che "non è stata ancora emessa nessuna tassa in attesa della crescita in giudicato della sentenza 27 aprile". Sennonché l'art. 148 cpv. 1 CPC prevede che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento delle tasse, delle spese giudiziarie e delle ripetibili. Quest'obbligo comporta anche quello di determinare queste poste nel loro ammontare, così da permettere alla parte di impugnare se del caso la tassa di giustizia mediante il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 53; CCC 6 settembre 1999 in re B./S.), e le spese mediante reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG).

Nel caso concreto, trattandosi della semplice applicazione della LTG e dovendosi considerare il solo valore litigioso, questa Camera -in applicazione dell'art.

332 cpv. 2 CPC- ritiene di poter sanare l'omissione del primo giudice ponendo a carico della parte soccombente il pagamento di una sportula di complessivi fr. 200.- (art. 14 cifra 1 lett. c LTG). Inoltre, le ripetibili, che per una parte non patrocinata corrispondono a un'equa indennità per compensare il dispendio di tempo (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 150, m. 10), possono essere riconosciute alla parte vincente anche se questa non ha formulato una precisa richiesta in tal senso (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 150, m. 2).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 9 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

II. Il dispositivo n. 2 della sentenza 27 aprile 2000 del supplente Giudice di pace è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

*2. La tassa di giustizia e le spese di questa sede, per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'istante, con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 80.-.*

III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del ricorrente il quale verserà alla resistente un'indennità di fr. 50.-.

IV. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria