Appeal Regarding Enforcement of Administrative Judgment Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to an enforcement order concerning a sum awarded as legal costs in a final administrative judgment. The appellate court dismissed the appeal because the lower court correctly recognized the administrative judgment as a valid enforcement title, and the debtor failed to raise the legally required defenses (such as payment or prescription) during the required summary hearing, ruling that documentation presented for the first time on appeal was inadmissible and that arguments made outside the proper hearing are not considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 20 LALEF, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Enforcement of Administrative Judgment Costs: The appellate court dismissed the appeal because the lower court correctly recognized the administrative judgment as a valid enforcement title, and the debtor failed to raise the legally required defenses (such as payment or prescription) during the required summary hearing, ruling that documentation presented for the first time on appeal was inadmissible and that arguments made outside the proper hearing are not considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the final orders as the procedural basis for the decision on the appeal.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence brought with the appeal, although this specific article does not appear in the numbered dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the validity of the enforcement title, although this specific article does not appear in the numbered dispositive orders.
Cited in the reasoning as the rule for rejecting the opposition when a valid title exists, although this specific article does not appear in the numbered dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00036 · Lugano 30 maggio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 aprile 2000 presentato da
__________ Contro
la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 gennaio 2000 da
__________
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 17 gennaio 2000 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 600.–, importo corrispondente alle ripetibili loro riconosciute con sentenza 17 dicembre 1997 del Tribunale cantonale amministrativo, regolarmente passata in giudicato e prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 9 marzo 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che in presenza di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo prodotta dagli istanti (art. 80 LEF), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che l'escussa, assente al contraddittorio, non ha proposto nessuna di queste eccezioni;
che a prescindere dalla sua inconcludenza ai fini del giudizio, la risposta scritta
18 febbraio 2000 dell'escussa, rettamente non è stata considerata dal giudice di pace, né ciò configura una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;
che è infatti all'udienza di contraddittorio, non prima e non dopo, che l'escusso deve prendere posizione sull'istanza di rigetto dell'opposizione (Cocchi /Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la proposta contenuta nel ricorso di pagare l'importo posto in esecuzione solo a determinate condizioni, esula da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e non è pertanto proponibile;
che alla luce di quanto esposto il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto non essendo ravvisabile nel giudizio impugnato nessun titolo di cassazione;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 9 marzo 2000 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria