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16.2000.00034 • TRAC TI 16.2000.00034 Generato dall'IA

Finality of Decisions on Opposition to Tax Enforcement

Numero d'incarto 16.2000.00034
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision which had deemed their opposition to a tax enforcement measure inadmissible because the debtor failed to sufficiently demonstrate a subsequent change in financial circumstances ("mancato ritorno a miglior fortuna"). The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the statute governing decisions on the admissibility of opposition to enforcement measures explicitly states that such decisions are final and exclude all ordinary and extraordinary legal remedies under cantonal law.

Regesto Legislator

Ufficiale

eccezione di non ritorno a miglior fortuna carattere definitivo della decisione sull'opposizione al PE per non ritorno a miglior fortuna ricorso irricevibile

Parole chiave

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decisione d'esecuzione accordo fiscale preliminare opposizione tardiva autorità giudiziaria fiscale tacita revoca dell'opposizione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 265a LEF

This provision established the inadmissibility of the appeal because the decision being challenged was final under this article.

art. 313 bis CPC

This procedural rule was implicitly used as the basis for rejecting the appeal without notification to the counterparty because it was deemed inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00034 · Lugano 4 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 15 marzo 2000 presentato da

__________ Contro

la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del Circolo di Agno nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare il 13 dicembre 1999 dal

__________ rappr. dal __________

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace del Circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di __________ per l’incasso di fr. 527.80 oltre interessi a titolo di imposte arretrate, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo quest'ultimo reso verosimile l'eccezione;

che con atto ricorsuale 15 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono

esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinaridel diritto cantonale (Messaggioconcernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m.5 );

che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;

la medesima in conformità con gli art. 29 e 30 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;

che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 265a LEF

pronuncia:

1. Il ricorso 15 marzo 2000 di __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria