Credit Card Liability of Person Under Tutelage
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered an appeal against a lower court's decision granting a claimant the amount owed on a credit card balance from the defendant, who was under legal tutelage at the time the card contract was signed. The appellate court rejected the appellant's claim of territorial incompetence because a forum-selection clause in the contract designated the Lugano court, but it accepted the appeal regarding the contract's validity, reasoning that under the relevant civil code provision, contracts entered into by a person under tutelage are invalid *ab initio* without the guardian's prior consent or subsequent ratification, a prerequisite that was absent and which the court must verify even if not raised by the parties. Consequently, the court granted the appeal, annulled the lower court's judgment, and dismissed the initial claim due to the lack of a valid contractual basis for the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 410 cpv. 1 CC, Art. 410 CC, Art. 87 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC; Credit Card Liability of Person Under Tutelage: The appellate court rejected the appellant's claim of territorial incompetence because a forum-selection clause in the contract designated the Lugano court, but it accepted the appeal regarding the contract's validity, reasoning that under the relevant civil code provision, contracts entered into by a person under tutelage are invalid *ab initio* without the guardian's prior consent or subsequent ratification, a prerequisite that was absent and which the court must verify even if not raised by the parties. Consequently, the court granted the appeal, annulled the lower court's judgment, and dismissed the initial claim due to the lack of a valid contractual basis for the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to substitute the lower court's judgment by rejecting the claim due to the absence of a valid contract.
Cited in the reasoning as the ground justifying the cassation based on the manifest erroneous application of substantive law (regarding the nullity of the contract).
Cited in the reasoning when rejecting the argument regarding territorial incompetence based on the forum prorogation clause.
Cited in the reasoning when discussing the judge's duty to verify the requirement of the guardian's consent.
Cited as the general procedural basis for the cassation appeal proceedings.
While the text mentions 'Tasse e spese del presente giudizio' (costs of this proceeding), the actual citation for costs in this context seems to refer to local procedural rules or general principles referenced by the CPC articles cited (Art. 372 segg. CPC), however, since no specific cost article like Art. 66 LTF is explicitly mentioned in the dispositive, and the costs are regulated by the procedural rules (CPC), no LTF cost provision is extracted based strictly on the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00032 · Lugano 24 maggio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 2000 presentato da
__________ (rappr. dal tutore __________) Contro
la sentenza 13 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 febbraio 2000 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’455.05 oltre interessi nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Friburgo, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 febbraio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ -rappresentato dal __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'455.05 oltre interessi, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta __________ di cui egli era titolare;
che con sentenza 13 marzo 2000 il pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente eccepisce innanzi tutto l’incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del luogo dell'esecuzione, nonché la nullità del contratto a suo tempo sottoscritto con l'istante, in quanto non ratificato dal tutore;
che con osservazioni 9 maggio 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, oggetto dell'istanza che oppone le parti non è una domanda di rigetto dell'opposizione bensì una causa ordinaria con la quale l'istante ha chiesto la sua condanna al pagamento dello scoperto sull'utilizzo della carta __________;
che la competenza del pretore di Lugano è data in virtù della clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola n. 7 doc. B; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC);
che pertanto la censura ricorsuale circa l'incompetenza territoriale del pretore di Lugano deve essere respinta;
che il ricorso deve invece essere accolto là dove evidenzia la nullità del contratto sottoscritto dal convenuto il 13 dicembre 1998;
che infatti in quel frangente il convenuto si trovava sotto tutela come risulta dalla pubblicazione apparsa sul FU del Cantone Friburgo il __________;
che secondo l'art. 410 cpv. 1 CC gli atti del tutelato, in particolare la conclusione di contratti, necessitano per la loro validità dell'accordo preventivo o della successiva ratifica da parte del tutore (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrecht, 2.ed., 1997, n. 87; Leuba, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch I/2, n. 7 ad art. 410 CC);
che nel caso di specie non risulta che il tutore abbia dato il preventivo consenso alla conclusione del contratto o che l'abbia ratificato;
che in assenza di questo presupposto, il contratto concluso dal tutelato diviene caduco ex tunc e non vincola il tutelato (Leuba, op.cit., n. 18 ad art. 410 CC);
che poiché il consenso del tutore è un presupposto richiesto dalla legge ai fini della validità del contratto, questo deve essere verificato dal giudice in ogni stadio di causa (art. 87 cpv. 1 CPC), quindi anche in questa sede e senza che le parti l'abbiano sollevato in precedenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 321, m. 21);
che a fronte di questo stato di cose è irrilevante l'osservazione di __________ secondo cui il ricorrente avrebbe impugnato unicamente il dispositivo relativo al rigetto dell'opposizione, questione peraltro anche formalmente dubitabile a dipendenza delle motivazioni che reggono l'atto ricorsuale;
che la sentenza del primo giudice, poiché prescinde dalle considerazioni dell'esistente tutela al momento della pattuizione del rapporto __________, rappresenta una manifesta errata applicazione del diritto sostanziale che rientra nel motivo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che, dovendo accogliere di conseguenza il ricorso e giudicando in applicazione dell'art.
332 cpv. 2 CPC, va considerata l'assenza di un valido contratto che comporta la reiezione dell'istanza, venendo a mancare la base del credito;
che non si assegnano ripetibili al ricorrente per la prima sede poiché non ha compiuto atti processuali;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 marzo 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*"1. L'istanza
2 febbraio 2000 di __________ è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 300.-, e le spese di fr. 30.-, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico."*
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di __________. Essa verserà al ricorrente l'importo di fr. 100.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria